Art. 47.
                  Universita' degli studi di Siena
  1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.
9,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67,
e' sostituito dal seguente:
  "  7.  Le  somme  disponibili  sul  capitolo  8420  dello  stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici non impegnate al termine
degli  esercizi  1990  e  1992  sono conservate nel conto dei residui
passivi  per essere impegnate nell'esercizio 1994. Tali somme saranno
erogate all'Universita' degli studi di Siena.".