Art. 48. Conservazione di somme in bilancio per misure in materia di relazioni internazionali e per finalita' connesse 1. Le somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla cooperazione allo sviluppo, e 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993 e per il 1994, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'anno 1995, anche mediante variazioni compensative nel conto dei residui passivi da adottarsi con decreti del Ministro del tesoro. 2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994 in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' quelli iscritti nei capitoli 1116, 1125 e 4620 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non utilizzati al termine degli esercizi finanziari 1993 e 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.