Art. 48.
      Conservazione di somme in bilancio per misure in materia
        di relazioni internazionali e per finalita' connesse
  1.  Le  somme iscritte ai capitoli 4532, per la parte relativa alla
cooperazione  allo  sviluppo,  e  9005  dello stato di previsione del
Ministero  del  tesoro per l'anno finanziario 1993 e per il 1994, non
utilizzate  al  termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei
residui   per   essere  utilizzate  nell'anno  1995,  anche  mediante
variazioni  compensative  nel  conto dei residui passivi da adottarsi
con decreti del Ministro del tesoro.
  2.  Gli  stanziamenti iscritti in bilancio per gli anni 1993 e 1994
in applicazione della legge 30 settembre 1993, n. 388, della legge 26
febbraio  1992,  n.  212,  della legge 6 febbraio 1992, n. 180, della
legge  9  gennaio  1991,  n. 19, nonche' quelli iscritti nei capitoli
1116,  1125  e  4620  dello  stato  di previsione del Ministero degli
affari  esteri,  non  utilizzati al termine degli esercizi finanziari
1993 e 1994, possono esserlo nell'esercizio 1995.