Art. 49.
                Progetti finalizzati al perseguimento
                       della lotta alla droga
  1.  Le  somme  iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto
residui  ai  sensi  dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135,
comma  4,  del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti    e    sostanze   psicotrope,   prevenzione,   cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con
decreto  del  Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non
impegnate  entro  l'anno  1993  e  nell'anno  1994,  possono  esserlo
nell'anno 1995.