Art. 49. Progetti finalizzati al perseguimento della lotta alla droga 1. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza ed in conto residui ai sensi dell'articolo 127, comma 11, e dell'articolo 135, comma 4, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, non impegnate entro l'anno 1993 e nell'anno 1994, possono esserlo nell'anno 1995.