Art. 51. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le somme iscritte per il 1994 sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, istituiti ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non impegnate entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno 1995. 2. Le somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo 1098 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1994, con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n. 554, non impegnate entro il 31 dicembre 1994, possono esserlo nell'anno 1995.