Art. 51.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le  somme  iscritte  per  il  1994  sui capitoli dello stato di
previsione   del   Ministero   dell'interno,   istituiti   ai   sensi
dell'articolo  9  della legge 23 dicembre 1993, n. 559, non impegnate
entro l'anno medesimo, possono esserlo nell'anno 1995.
  2.  Le  somme iscritte in bilancio in conto competenza sul capitolo
1098  dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno
1994,  con le variazioni introdotte dalla legge 23 settembre 1994, n.
554,  non  impegnate  entro  il  31  dicembre  1994,  possono esserlo
nell'anno 1995.