Art. 52.
                   Centri commerciali all'ingrosso
  1. Le disponibilita' in conto residui del capitolo 8043 dello stato
di   previsione   del   Ministero  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato  per  la  concessione  di  contributi a favore delle
societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso, non impegnate
alla  data  del  31 dicembre 1993, possono essere impegnate nell'anno
1994,  per le medesime finalita', con effetto dalla predetta data del
31 dicembre 1993.
  2.  Le  disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 28
dicembre 1991, n. 421, si applicano anche alle somme impegnate per la
concessione  di  contributi  a  favore  delle  societa' promotrici di
centri  commerciali  all'ingrosso di cui alla legge 28 febbraio 1986,
n. 41.