Art. 53.
           Conservazione di somme nel bilancio dello Stato
  1.  Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello
Stato  per  l'anno  1993  e per l'anno 1994, non impegnate entro tali
anni, possono esserlo nell'anno successivo:
    a)  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166,
1168,  2010,  2011,  2012,  2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032,
2033,  2035,  2036,  2038,  2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062,
2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6724 in conto competenza e
capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui;
    b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871;
    c)  Ministero  delle  finanze:  capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e
3846;
    d)  Ministero  di  grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598,
2089  e  2094  in  conto  competenza  e capitoli 7004 e 7013 in conto
residui;
    e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui;
    f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto
competenza ed in conto residui;
    g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551,
1552,  1587,  1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e
7402 in conto residui;
    h)  Ministero  dei  lavori  pubblici:  capitoli 1124, 1136, 3406,
3407,  4101,  4501  in  conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504,
7511,  7533,  7538,  7542,  7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419,
8422,  8438,  8649,  8650,  8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085,
9301, 9419 e 9421 in conto residui;
    i)  Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato:
capitoli  1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043
e 8044 in conto residui;
    l)  Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in
conto competenza;
    m)  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza sociale: capitoli
1106,  1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo
8021 in conto competenza;
    n)  Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in
conto competenza.
    o)  Ministero  della  marina  mercantile:  capitolo 2554 in conto
residui.
    p) Ministero della sanita': capitolo 7010 in conto residui;
    q)  Ministero  per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e
1536 in conto compentenza;
    r)  Ministero  dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e
in conto residui;
    s)  Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica e
tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto
residui;
    t)  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e forestali:
1129,  1530,  1533,  1541,  1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030,
2040,  2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto
competenza e in conto residui.
  2.  Le  somme  autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n.
508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994.
  3.  Le  somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8,
comma  2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816
dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere
impegnate fino al 31 dicembre 1994.
  4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 29 agosto
1994,  n.  517, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della
legge  7  agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27
agosto  1993,  n.  323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
ottobre  1993,  n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri,  non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute
in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
  5.  Le  somme  non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543
dello  stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute
nel   conto   dei   residui   per  essere  utilizzate  nell'esercizio
successivo.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di  bilancio,  anche nel conto dei residui,
occorrenti per l'attuazione del presente decreto.