Art. 53. Conservazione di somme nel bilancio dello Stato 1. Le disponibilita' dei sottoindicati capitoli del bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni, possono esserlo nell'anno successivo: a) Presidenza del Consiglio dei Ministri: capitoli 1141, 1166, 1168, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2020, 2021, 2022, 2032, 2033, 2035, 2036, 2038, 2039, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2086, 2087, 2556 e 6724 in conto competenza e capitoli 1204, 2965, 7701 e 7732 in conto residui; b) Ministero del tesoro: capitoli 5045, 5046, 5268 e 5871; c) Ministero delle finanze: capitoli 1134, 1139, 3128, 3453 e 3846; d) Ministero di grazia e giustizia: capitoli 1587, 1592, 1598, 2089 e 2094 in conto competenza e capitoli 7004 e 7013 in conto residui; e) Ministero della difesa: capitoli 8002 e 8200 in conto residui; f) Ministero della pubblica istruzione: capitolo 1129 in conto competenza ed in conto residui; g) Ministero dell'interno: capitoli 1502, 1538, 1549, 1550, 1551, 1552, 1587, 1588, 3165 e 4292 in conto competenza e capitoli 7401 e 7402 in conto residui; h) Ministero dei lavori pubblici: capitoli 1124, 1136, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422, 8438, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419 e 9421 in conto residui; i) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: capitoli 1107 e 1112 in conto competenza e capitoli 7301, 7559, 8043 e 8044 in conto residui; l) Ministero dei trasporti e della navigazione: capitolo 1567 in conto competenza; m) Ministero del lavoro e della previdenza sociale: capitoli 1106, 1113 e 4602 in conto competenza e in conto residui, e capitolo 8021 in conto competenza; n) Ministero del commercio con l'estero: capitoli 1105 e 1611 in conto competenza. o) Ministero della marina mercantile: capitolo 2554 in conto residui. p) Ministero della sanita': capitolo 7010 in conto residui; q) Ministero per i beni culturali e ambientali: capitoli 1083 e 1536 in conto compentenza; r) Ministero dell'ambiente: capitolo 2556 in conto competenza e in conto residui; s) Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica: capitoli 1147, 1151, 1256 in conto competenza e in conto residui; t) Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: 1129, 1530, 1533, 1541, 1547, 1573, 1580, 1582, 1594, 1597, 2030, 2040, 2575, 5057, 7200, 7227, 7253, 7290, 7302, 7465 e 7746 in conto competenza e in conto residui. 2. Le somme autorizzate ai sensi della legge 4 dicembre 1993, n. 508, non impegnate nell'anno 1993 possono esserlo nell'anno 1994. 3. Le somme non utilizzate entro i termini di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, sul capitolo 3816 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, possono essere impegnate fino al 31 dicembre 1994. 4. La spesa autorizzata dall'articolo 9 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, e quelle autorizzate dagli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, iscritte sui capitoli 1372, 1376, 1378 e 1379 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non impegnate nell'esercizio di competenza, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 5. Le somme non utilizzate nell'esercizio 1993 sul capitolo 4543 dello stato di previsione del Ministero del tesoro vengono mantenute nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. 6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui, occorrenti per l'attuazione del presente decreto.