Art. 57.
                         Fondo per organismi
              del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1.  Allo  scopo  di  provvedere alle momentanee deficienze di fondi
presso i comandi provinciali dei vigili del fuoco, le scuole centrali
antincendi  ed  il  centro studi ed esperienze, rispetto ai periodici
accreditamenti   sui   vari   capitoli   di  spesa,  viene  stanziata
annualmente  la  somma  occorrente  in apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  2.  Le somme accreditate alle scuole centrali antincendi, al centro
studi  ed  esperienze  ed ai comandi provinciali dei vigili del fuoco
sullo stanziamento di detto capitolo debbono essere versate presso la
competente  sezione  di  tesoreria provinciale con imputazione in uno
speciale  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello  Stato  quando
cessino  o  diminuiscano le necessita' dell'accreditamento e, in ogni
caso, alla chiusura di ciascun esercizio finanziario.
  3. Per l'esercizio finanziario 1993 l'ammontare del fondo di cui al
presente  articolo e' fissato in lire 40.000 milioni. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni  di  bilancio  ed  a  stabilire, con decreto da emanare di
concerto  con  il  Ministro  dell'interno  e  sottoposto  al visto di
registrazione  della  Corte  dei  conti,  i criteri per l'impiego del
fondo.