Art. 6.
                 Interventi nel campo della ricerca
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  3,  comma 3, della legge 29
novembre 1990, n. 366, e' differito al 31 dicembre 1996.
  2.  I  fondi  di  cui all'articolo 1, comma 4, della legge 1 agosto
1988, n. 326, possono essere utilizzati anche negli anni 1994 e 1995,
anche  per  l'assunzione  di  personale  mediante  contratto ai sensi
dell'articolo  23  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 12
febbraio 1991, n. 171.
  3.   Al   fine   di  consentire  la  prosecuzione  delle  attivita'
scientifiche, di ricerca e di formazione del Centro internazionale di
fisica  teorica  di  Trieste  (I.C.T.P.),  in attesa della ratifica e
conseguente  entrata  in  vigore  dell'accordo tripartito tra Italia,
UNESCO  ed  AIEA, e' autorizzata la concessione al Centro medesimo di
un   contributo   straordinario  di  lire  10  miliardi  nel  biennio
1994-1995,  in ragione di lire 6 miliardi per l'anno 1994 e di lire 4
miliardi  per  l'anno  1995.  Al  relativo onere si provvede mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1994-1996,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro per l'anno 1994, parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.