Art. 60.
        Modifiche alla legge 13 luglio 1966, n. 559, recante
       nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato
  1. I limiti di somma fissati dagli articoli 13, 14 e 15 della legge
13 luglio 1966, n. 559, sono quadruplicati.
  2.  A  decorrere  dal  1 gennaio successivo alla data di entrata in
vigore  del presente decreto, i limiti stabiliti dal comma 1 potranno
essere  aggiornati  con  cadenza triennale con decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta del Ministro del tesoro,
sulla  base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai   ed   impiegati,   intervenute   nel   triennio,  e  rilevate
dall'Istituto nazionale di statistica.
  3.  Con  proprio  decreto,  il Ministro del tesoro e' autorizzato a
rideterminare  le  attribuzioni e la composizione degli organi di cui
agli  articoli  10, come integrato e modificato dall'articolo 5 della
legge  20  aprile  1978,  n. 154, e 11 della legge 13 luglio 1966, n.
559.