Art. 64.
              Interventi nei settori della manutenzione
                        idraulica e forestale
  1.  Il termine di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  si  intende  osservato  per  i  programmi di
manutenzione  idraulica  pervenuti  al  Comitato  dei  Ministri per i
servizi  tecnici  nazionali e gli interventi nel settore della difesa
del suolo alla data di entrata in vigore del presente decreto.