Art. 65. Consorzi idraulici di terza categoria e norme in materia di risorse idriche 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, della legge 16 dicembre 1993, n. 520, si intendono riferite agli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993. 2. I consorzi denominati idraulici di terza categoria che, sulla base delle rispettive norme statutarie, svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le attivita' di difesa idraulica, funzioni aventi natura giuridica e finalita' diverse, tra cui quelle di cui al capo V del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, continuano ad operare ai soli fini dello svolgimento di tali ultime funzioni. In caso di attivita' promiscue, alla separazione del patrimonio provvede il Ministero del tesoro - Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti. 3. Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e' differito al 31 dicembre 1994.