Art. 65.
                Consorzi idraulici di terza categoria
e norme in materia di risorse idriche
  1.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo,
della  legge  16  dicembre  1993,  n. 520, si intendono riferite agli
esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 1993.
  2.  I  consorzi  denominati idraulici di terza categoria che, sulla
base  delle  rispettive  norme statutarie, svolgono, esclusivamente e
promiscuamente  con le attivita' di difesa idraulica, funzioni aventi
natura giuridica e finalita' diverse, tra cui quelle di cui al capo V
del  testo  unico  delle  disposizioni  di  legge  intorno alle opere
idrauliche  delle  diverse  categorie, approvato con regio decreto 25
luglio  1904,  n.  523,  continuano  ad  operare  ai  soli fini dello
svolgimento  di tali ultime funzioni. In caso di attivita' promiscue,
alla  separazione  del  patrimonio provvede il Ministero del tesoro -
Ispettorato  generale per gli affari e per la gestione del patrimonio
degli enti disciolti.
  3.  Il termine di cui all'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n.
36, e' differito al 31 dicembre 1994.