Art. 69. 
            Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico 
  1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo  4,  comma
2, del decreto-legge  30  dicembre  1993,  n.  551,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125,  il  trattamento
economico ed assicurativo stabilito  all'articolo  1,  comma  1,  del
citato decreto, e' esteso al personale impiegato nelle  attivita'  di
ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo  4,  comma
1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.