Art. 69. Missioni umanitarie in Somalia e in Mozambico 1. Nell'ambito degli stanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 1994, n. 125, il trattamento economico ed assicurativo stabilito all'articolo 1, comma 1, del citato decreto, e' esteso al personale impiegato nelle attivita' di ricostituzione della polizia somala indicato dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 551 del 1993.