Art. 73.
                  Recupero della base contributiva
  1.   Resta   prorogato   di  novanta  giorni  il  termine  previsto
all'articolo  14,  comma  1,  della  legge  30 dicembre 1991, n. 412,
concesso  alle  aziende di credito e agli uffici dell'Amministrazione
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni  per attivare il sistema di
rendicontazione   degli  incassi  contributivi  tramite  trasmissione
telematica delle informazioni.