Art. 78.
                      Servizi tecnici nazionali
  1.  In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione
delle  disposizioni  di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto
1994,  n.  507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre
1994,  n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine
di  fronteggiare  in  via immediata le gravi difficolta' operative in
cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti
d'istituto,  ancora  privi di sede che garantisca adeguati livelli di
operativita', le disponibilita' del capitolo 7701 di cui all'articolo
53,  comma  1,  possono essere, altresi', utilizzate per il pagamento
dell'indennita'  corrispondente  alla requisizione in uso di immobili
in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.