Art. 78. Servizi tecnici nazionali 1. In relazione alle esigenze funzionali derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, recante misure urgenti in materia di dighe, ed al fine di fronteggiare in via immediata le gravi difficolta' operative in cui versano i Servizi tecnici nazionali nell'espletamento dei compiti d'istituto, ancora privi di sede che garantisca adeguati livelli di operativita', le disponibilita' del capitolo 7701 di cui all'articolo 53, comma 1, possono essere, altresi', utilizzate per il pagamento dell'indennita' corrispondente alla requisizione in uso di immobili in Roma, da disporsi con ordinanza prefettizia.