Art. 8.
           Interventi a favore della comunita' scientifica
                e delle associazioni di volontariato
  1.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n.
158,  concernente  la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore  delle  associazioni  di volontariato di protezione civile, di
cui  all'articolo  11  del  decreto-legge  26  maggio  1984,  n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, e'
differito   fino   alla   emanazione   dei   provvedimenti   previsti
dall'articolo  18  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e, comunque,
non oltre il 31 dicembre 1994. Nei predetti interventi deve ritenersi
compresa  la  concessione  di  contributi finalizzati all'acquisto di
mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento delle attivita' di
soccorso in caso di emergenza.
  2.  Il termine di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1991, n.
158,  concernente  la proroga al 31 dicembre 1991 degli interventi in
favore   della  comunita'  scientifica  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge  26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 24 luglio 1984, n. 363, e' differito fino all'emanazione
dei  provvedimenti  previsti dall'articolo 17 della legge 24 febbraio
1992,  n.  225,  e,  comunque,  non  oltre  il  31  dicembre 1994. Il
Presidente  del Consiglio dei Ministri e' autorizzato a stipulare con
istituti,  gruppi  ed  enti  di  ricerca  apposite convenzioni per il
perseguimento di specifiche finalita' di protezione civile.
  3.  Gli  oneri  relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono
posti  a  carico  dei pertinenti capitoli di bilancio della rubrica 6
dello   stato  di  previsione  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri.