Articolo 10 Regolamento delle controversie tra le parti contraenti 1. Le controversie tra le parti Contraenti relative all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica. 2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte nei sei mesi successivi alla data in cui una delle Parti Contraenti ne abbia effettuato notifica per iscritto all'altra Parte Contraente, esse verranno sottoposte, su iniziativa di una di esse, alla competenza di un tribunale arbitrale ad hoc in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte nominera' un membro del Tribunale. Tali due membri sceglieranno quindi, quale Presidente, un cittadino di uno Stato Terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data di nomina dei due membri predetti. 4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo le nomine non fossero state ancora effettuate, le Parti Contraenti potranno, in mancanza di altre intese, richiedere la relativa designazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare l'incarico, ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Ove poi anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti Contraenti o per qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare, verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che segue in ordine di precedenza e che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti. 5. ll tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra' le spese per il proprio arbitro e quelle per la propria partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti in misura uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.