(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
       Regolamento delle controversie tra le parti contraenti 
1.   Le   controversie   tra    le    parti    Contraenti    relative
all'interpretazione ed all'applicazione del presente Accordo dovranno
essere,  per  quanto  possibile,  amichevolmente  composte  per   via
diplomatica. 
2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte  nei
sei mesi successivi alla data in cui una delle  Parti  Contraenti  ne
abbia effettuato notifica per iscritto  all'altra  Parte  Contraente,
esse  verranno  sottoposte,  su  iniziativa  di  una  di  esse,  alla
competenza di un tribunale  arbitrale  ad  hoc  in  conformita'  alle
disposizioni del presente Articolo. 
3. Il tribunale arbitrale verra' costituito nel modo seguente:  entro
due mesi dalla  data  di  ricezione  della  richiesta  di  arbitrato,
ciascuna Parte nominera' un membro del  Tribunale.  Tali  due  membri
sceglieranno quindi, quale Presidente,  un  cittadino  di  uno  Stato
Terzo. Il Presidente dovra' essere nominato entro tre mesi dalla data
di nomina dei due membri predetti. 
4. Se entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo  le
nomine non fossero  state  ancora  effettuate,  le  Parti  Contraenti
potranno,  in  mancanza  di  altre  intese,  richiedere  la  relativa
designazione al Presidente della Corte Internazionale  di  Giustizia.
Qualora questi sia cittadino di una  delle  Parti  Contraenti  o  per
qualsiasi altro motivo non gli fosse possibile accettare  l'incarico,
ne verra' fatta richiesta al Vice Presidente  della  Corte.  Ove  poi
anche il Vice Presidente sia cittadino di una delle Parti  Contraenti
o per qualsiasi altro  motivo  non  gli  fosse  possibile  accettare,
verra' invitato il membro della Corte Internazionale di Giustizia che
segue in ordine di precedenza e che non sia cittadino  di  una  delle
Parti Contraenti. 
5. ll tribunale arbitrale decidera' a maggioranza dei voti e  le  sue
decisioni saranno vincolanti. Ognuna delle Parti Contraenti sosterra'
le  spese  per  il  proprio  arbitro  e   quelle   per   la   propria
partecipazione al procedimento arbitrale. Le spese per il  Presidente
e le rimanenti spese saranno a  carico  delle  due  Parti  in  misura
uguale. Il Tribunale arbitrale stabilira' le proprie procedure.