(Accordo - art. 13)
                             Articolo 13 
                 Ambito di applicazione dell'Accordo 
1. Il presente Accordo si applichera'  agli  investimenti  effettuati
gia', o che si effettuino  da  parte  di  investitori  di  una  Parte
Contraente nel territorio dell'altra ed i quali, in conformita'  alla
legislazione  applicabile  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
presente  Accordo,  siano  stati  da  quest'ultima  registrati   come
investimento estero. 
2. In ogni caso, esso  non  si  applichera'  alle  controversie  gia'
iniziate o risolte prima delle sua entrata in vigore ne' alle pretese
pendenti od  insorte  prima  di  tale  data.  Inoltre,  essa  non  si
applichera' a fatti ugualmente accaduti prima dell'entrata in  vigore
ovvero nei casi di sussistenza, a tale data, di situazioni  di  fatto
preesistenti.