(Accordo - art. 15)
                             Articolo 15 
                          Durata e scadenza 
1. Il presente Accordo rimarra' in vigore per dieci  anni  a  partire
dalla data  di  espletamento  delle  procedure  di  notifica  di  cui
all'Articolo 14 e verra' prorogato tacitamente per successivi periodi
di cinque anni, salvo che una delle due Parti non lo abbia denunciato
per iscritto prima di un anno dalle rispettive scadenze. 
2. Per gli investimenti effettuati prima delle date  di  scadenza  di
cui al precedente comma, le disposizioni degli Articoli  da  1  a  13
rimarranno in vigore per ulteriori cinque anni a partire  dalle  date
predette. 
In fede di che i sottoscritti, debitamente  delegati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
Fatto in duplice copia a Santiago del  Cile,  il  8  Marzo  1993,  in
lingua italiana ed  in  lingua  spagnola,  ambedue  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
    

Per il Governo della                          Per il Governo della
Repubblica Italiana                           Repubblica del Cile

    

              Parte di provvedimento in formato grafico