(Protocollo)
                             PROTOCOLLO 
  Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il
Governo della Repubblica del Cile sulla Promozione  e  la  Protezione
degli  Investimenti,  sono  state  inoltre  concordate  le   clausule
seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo. 
1. In riferimento all'intero Accordo: 
  nei testi originali  in  lingua  italiana  ed  in  lingua  spagnola
dell'Accordo, le dizioni "cittadinanza"  e  "cittadino"  sono  intese
corrispondere a quelle di "nacionalidad" e "nacional". 
2. In riferimento all'Articolo 3: 
  ciascuna  Parte  Contraente  regolera'  secondo  le  sue  leggi   e
regolamenti  e  quanto  piu'  favorevolmente  possibile,  i  problemi
relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul
suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri
delle  loro  famiglie  che,  nello  spirito  del  presente   Accordo,
effettuino attivita' collegate agli investimenti. 
3. In riferimento all'Articolo 8: 
  a) fermo restando quanto stabilito nell'Articolo 8,  la  Repubblica
del Cile  mantiene  attualmente  un  termine,  stabilito  per  legge,
unicamente per il rimpatrio  del  capitale  di  cui  all'Articolo  6,
paragrafo 1, comma a), che in nessun caso potra' superare i tre  anni
dall'ingresso dello stesso. 
b) In vigenza del programma cileno  per  la  converzione  del  debito
estero, la Repubblica del Cile concedera'  il  diritto  di  rimpatrio
degli investimenti realizzati da investitori italiani nel quadro  del
menzionato programma, trascorsi dieci anni dal loro ingresso, e  dopo
quattro anni per il trasferimento degli utili. Gli  utili  dei  primi
quattro anni saranno trasferibili a partire dal quinto anno, in quote
annuali del 25%. 
c) La Repubblica del Cile, in conformita' con  i  principi  contenuti
nell'Accordo cui il presente Protocollo si riferisce,  si  impegna  a
concedere, a beneficio degli investitori della  Repubblica  Italiana,
qualunque diminuzione o annullamento dei termini  summenzionati,  che
possa essere introdotto per legge  nel  contesto  della  politica  di
libero mercato e di promozione degli investimenti stranieri in Cile. 
d) Senza pregiudizio di quanto stabilito  in  precedenza,  in  nessun
caso l'investitore italiano avra' un trattamento meno  favorevole  in
materia  di  trasferimenti  di  quello  usato  nei  confronti   degli
investitori dei Paesi Terzi. 
  Fatto in duplice copia a Santiago del  Cile  il  8  Marzo  1993  in
lingua italiana ed  in  lingua  spagnola,  ambedue  i  testi  facenti
ugualmente fede. 
    

Per il Governo della                          Per il Governo della
Repubblica Italiana                           Repubblica del Cile

    

              Parte di provvedimento in formato grafico