PROTOCOLLO Nel firmare l'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla Promozione e la Protezione degli Investimenti, sono state inoltre concordate le clausule seguenti da considerare parte integrante di tale Accordo. 1. In riferimento all'intero Accordo: nei testi originali in lingua italiana ed in lingua spagnola dell'Accordo, le dizioni "cittadinanza" e "cittadino" sono intese corrispondere a quelle di "nacionalidad" e "nacional". 2. In riferimento all'Articolo 3: ciascuna Parte Contraente regolera' secondo le sue leggi e regolamenti e quanto piu' favorevolmente possibile, i problemi relativi all'entrata, al soggiorno, al lavoro ed agli spostamenti sul suo territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente e dei membri delle loro famiglie che, nello spirito del presente Accordo, effettuino attivita' collegate agli investimenti. 3. In riferimento all'Articolo 8: a) fermo restando quanto stabilito nell'Articolo 8, la Repubblica del Cile mantiene attualmente un termine, stabilito per legge, unicamente per il rimpatrio del capitale di cui all'Articolo 6, paragrafo 1, comma a), che in nessun caso potra' superare i tre anni dall'ingresso dello stesso. b) In vigenza del programma cileno per la converzione del debito estero, la Repubblica del Cile concedera' il diritto di rimpatrio degli investimenti realizzati da investitori italiani nel quadro del menzionato programma, trascorsi dieci anni dal loro ingresso, e dopo quattro anni per il trasferimento degli utili. Gli utili dei primi quattro anni saranno trasferibili a partire dal quinto anno, in quote annuali del 25%. c) La Repubblica del Cile, in conformita' con i principi contenuti nell'Accordo cui il presente Protocollo si riferisce, si impegna a concedere, a beneficio degli investitori della Repubblica Italiana, qualunque diminuzione o annullamento dei termini summenzionati, che possa essere introdotto per legge nel contesto della politica di libero mercato e di promozione degli investimenti stranieri in Cile. d) Senza pregiudizio di quanto stabilito in precedenza, in nessun caso l'investitore italiano avra' un trattamento meno favorevole in materia di trasferimenti di quello usato nei confronti degli investitori dei Paesi Terzi. Fatto in duplice copia a Santiago del Cile il 8 Marzo 1993 in lingua italiana ed in lingua spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica del Cile Parte di provvedimento in formato grafico