(Accordo - art. 7)
                             Articolo 7 
                               Surroga 
1. Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua istituzione  abbia
concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali  per
investimenti  effettuati  da  un  suo  investitore   nel   territorio
dell'Altra, ed abbia  effettuato  pagamenti  in  base  alla  garanzia
concessa, essa verra' riconosciuta come surrogata  di  diritto  nella
stessa  posizione  creditizia  dell'investitore  assicurato.  Per   i
pagamenti  da  effettuare  alla  Parte  Contraente  o  ad   una   sua
istituzione in  virtu'  di  tale  surroga,  verranno  rispettivamente
applicati gli articolo 4, 5 e 6 del presente Accordo. 
2.  Gli  investitori  conserveranno   facolta'   ad   intervenire   o
costituirsi parte in azioni giudiziarie gia' avviate  allo  scopo  di
tutelare diritti residui che essi possano rivendicare e che non siano
stati  oggetto  di  surroga.  Qualora   sorgesse   controversia,   si
applicheranno le procedure di cui al successivo articolo 9.