Articolo 9 Soluzione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra, riguardo problemi regolati dal presente Accordo, sara' per quanto possibile risolta mediante consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia. 2) Se tali consultazioni non consentissero una soluzione entro sei mesi dalla data di richiesta scritta di una delle due Parti, la controversia potra' essere sottoposta, a scelta dell'investitore: - agli organi giudiziari competenti della Parte Contraente nel cui territorio sia localizzato l'investimento; - oppure ad arbitrato internazionale, nei modi e termini disposti ai successivi paragrafi 3) e seguenti del presente articolo. L'elezione dell'uno o dell'altro foro da parte dell'investitore sara' definitiva. 3) In caso di ricorso all'abritrato internazionale, la controversia sara' sottoposta, a scelta dell'attore, a uno degli organismi di arbitrato qui di seguito indicati: a) al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie relative ad Investimenti (I.C.S.I.D), Istituto dalla Convenzione sul "Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra Stati e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in Washington il 18 marzo 1965. b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituto, salvo diverso accordo tra le Parti, in conformita' alle norme di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla risoluzione 31/98 del 15 dicembre 1976 dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli arbitri saranno in numero di tre e , se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. 4. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia, potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede di esecuzione di una sentenza di arbitrato, eccezioni basate sul fatto che un investitore Parte avversa abbia, per effetto di una polizza di assicurazione o della garanzia prevista dall'Articolo 7 del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a coprire in tutto o in parte le perdite subite. 5. Il tribunale arbitrale decidera' sulla base del diritto della Parte Contraente che e' parte nella controversia, tenendo conto delle norme di quest'ultima relative ai conflitti di legge, delle disposizioni del presente Accordo, delle clausole di eventuali accordi particolari relativi all'investimento nonche' dei principi di diritto internazionale applicabili in materia e particolarmente, dei principi della buona fede. 6. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad eseguire le sentenze, in conformita' alla propria legislazione nazionale ed alle convinzioni internazionali in materia vigenti per ambedue le Parti Contraenti. 7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento giudiziario gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse e le Parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al lodo del tribunale arbitrale od alla sentenza del competente tribunale interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o nella sentenza medesimi.