(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
   Soluzione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 
1) Qualsiasi controversia relativa agli investimenti, insorta tra una
Parte Contraente ed  un  investitore  dell'altra,  riguardo  problemi
regolati dal presente Accordo, sara'  per  quanto  possibile  risolta
mediante consultazioni amichevoli tra le Parti in controversia. 
2) Se tali consultazioni non consentissero una  soluzione  entro  sei
mesi dalla data di richiesta scritta  di  una  delle  due  Parti,  la
controversia potra' essere sottoposta, a scelta dell'investitore: 
- agli organi giudiziari competenti della Parte  Contraente  nel  cui
territorio sia localizzato l'investimento; 
- oppure ad arbitrato internazionale, nei modi e termini disposti  ai
successivi paragrafi 3) e seguenti del presente articolo. 
  L'elezione dell'uno o dell'altro  foro  da  parte  dell'investitore
sara' definitiva. 
3) In caso di ricorso all'abritrato internazionale,  la  controversia
sara' sottoposta, a scelta dell'attore,  a  uno  degli  organismi  di
arbitrato qui di seguito indicati: 
a) al Centro Internazionale per  la  Risoluzione  delle  Controversie
relative ad Investimenti (I.C.S.I.D), Istituto dalla Convenzione  sul
"Regolamento delle Controversie relative agli investimenti tra  Stati
e cittadini di altri Stati", aperta alla firma in  Washington  il  18
marzo 1965. 
b) Ad un Tribunale arbitrale "ad hoc" istituto, salvo diverso accordo
tra  le  Parti,  in  conformita'  alle  norme  di   arbitrato   della
Commissione   delle   Nazioni   Unite   sul    Diritto    Commerciale
Internazionale (UNCITRAL), di  cui  alla  risoluzione  31/98  del  15
dicembre  1976  dell'Assemblea  Generale  delle  Nazioni  Unite.  Gli
arbitri saranno in numero di tre e , se  non  cittadini  delle  Parti
Contraenti, dovranno essere cittadini di Paesi che abbiano  relazioni
diplomatiche con le Parti Contraenti. 
4. Nessuna delle Parti Contraenti, che sia parte in una controversia,
potra' sollevare in una fase della procedura di arbitrato ne' in sede
di esecuzione di una sentenza  di  arbitrato,  eccezioni  basate  sul
fatto che un investitore Parte avversa  abbia,  per  effetto  di  una
polizza di assicurazione o della garanzia  prevista  dall'Articolo  7
del presente Accordo, ricevuto un indennizzo destinato a  coprire  in
tutto o in parte le perdite subite. 
5. Il tribunale arbitrale decidera'  sulla  base  del  diritto  della
Parte Contraente che e' parte nella controversia, tenendo conto delle
norme  di  quest'ultima  relative  ai  conflitti  di   legge,   delle
disposizioni  del  presente  Accordo,  delle  clausole  di  eventuali
accordi particolari relativi all'investimento nonche' dei principi di
diritto internazionale applicabili in materia e particolarmente,  dei
principi della buona fede. 
6. Le sentenze arbitrali saranno definitive e vincolanti per le Parti
nella controversia. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad  eseguire
le sentenze, in conformita' alla propria  legislazione  nazionale  ed
alle convinzioni internazionali in materia  vigenti  per  ambedue  le
Parti Contraenti. 
7. Le Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica
argomenti attinenti ad un arbitrato o ad un procedimento  giudiziario
gia' in corso, finche' le procedure relative non siano state concluse
e le Parti nella controversia non abbiano poi adempiuto al  lodo  del
tribunale  arbitrale  od  alla  sentenza  del  competente   tribunale
interno, secondo i termini di adempimento stabiliti nel lodo o  nella
sentenza medesimi.