(all. 1 - art. 1)
                                                             ALLEGATO
  Gli importi delle sanzioni  amministrative  del  pagamento  di  una
somma  previste  dal codice della strada devono intendersi sostituiti
come segue:
   -  Ove  sia  previsto  l'importo  "da  lire  trentamila   a   lire
centoventimila",  lo  stesso deve intendersi sostituito in quello "da
lire trentaduemila a lire centoventottomila".
   - Ove  sia  previsto  l'importo  "da  lire  cinquantamila  a  lire
duecentomila",  lo  stesso  deve  intendersi sostituito in quello "da
lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila".
   -  Ove  sia  previsto  l'importo  "da  lire   centomila   a   lire
quattrocentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da
lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila".
   -  Ove  sia  previsto  l'importo  "da  lire  duecentomila  a  lire
ottocentomila", lo stesso deve intendersi sostituito  in  quello  "da
lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila".
   -  Ove  sia  previsto  l'importo  "da  lire cinquecentomila a lire
duemilioni", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da  lire
cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila".
   -   Ove   sia   previsto  l'importo  "da  lire  unmilione  a  lire
quattromilioni", lo stesso deve intendersi sostituito in  quello  "da
lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila".