ALLEGATO Gli importi delle sanzioni amministrative del pagamento di una somma previste dal codice della strada devono intendersi sostituiti come segue: - Ove sia previsto l'importo "da lire trentamila a lire centoventimila", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire trentaduemila a lire centoventottomila". - Ove sia previsto l'importo "da lire cinquantamila a lire duecentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire cinquantaquattromila a lire duecentosedicimila". - Ove sia previsto l'importo "da lire centomila a lire quattrocentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire centottomila a lire quattrocentotrentaduemila". - Ove sia previsto l'importo "da lire duecentomila a lire ottocentomila", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire duecentosedicimila a lire ottocentosessantaquattromila". - Ove sia previsto l'importo "da lire cinquecentomila a lire duemilioni", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire cinquecentoquarantamila a lire duemilionicentosessantamila". - Ove sia previsto l'importo "da lire unmilione a lire quattromilioni", lo stesso deve intendersi sostituito in quello "da lire unmilioneottantamila a lire quattromilionitrecentoventimila".