Art. 2.
               Termini per l'applicazione del decreto
                   alla omologazione parziale CEE
  1. Le norme del presente decreto sono applicabili a  richiesta  del
costruttore  o  del  suo  legale  rappresentante, per la omologazione
parziale CEE del tipo dei veicoli e dei loro comandi di sterzo.
  2. Fino al 30 settembre 1996 e' ammesso il rilascio di omologazioni
parziali CEE ai veicoli della categoria M1  a  guida  avanzata  ed  a
quelli  della  categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500
kg che non rispettino i requisiti relativi allo spostamento verticale
della colonna di sterzo stabiliti al punto 5.1  dell'allegato  I  del
presente decreto.
  3.  A  decorrere  dal 1 ottobre 1996 non sara' possibile rilasciare
omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo della categoria M1 ed  a
quelli  della  categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500
kg che non siano conformi a tutte le prescrizioni tecniche  stabilite
negli allegati tecnici dal presente decreto.
  4. Sino a tale data, per l'omologazione dei veicoli della categoria
M1  non  a  guida  avanzata  che costituivano l'oggetto esclusivo del
campo  di  applicazione  del  precedente  decreto  del  Ministro  dei
trasporti del 30 dicembre 1974, a richiesta del costruttore o del suo
legale   rappresentante,  potranno  applicarsi  in  alternativa  alle
prescrizioni del presente decreto quelle di cui al succitato  decreto
del 30 dicembre 1974.