Art. 2. Termini per l'applicazione del decreto alla omologazione parziale CEE 1. Le norme del presente decreto sono applicabili a richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, per la omologazione parziale CEE del tipo dei veicoli e dei loro comandi di sterzo. 2. Fino al 30 settembre 1996 e' ammesso il rilascio di omologazioni parziali CEE ai veicoli della categoria M1 a guida avanzata ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg che non rispettino i requisiti relativi allo spostamento verticale della colonna di sterzo stabiliti al punto 5.1 dell'allegato I del presente decreto. 3. A decorrere dal 1 ottobre 1996 non sara' possibile rilasciare omologazioni parziali CEE ai tipi di veicolo della categoria M1 ed a quelli della categoria N1 di massa complessiva non superiore a 1500 kg che non siano conformi a tutte le prescrizioni tecniche stabilite negli allegati tecnici dal presente decreto. 4. Sino a tale data, per l'omologazione dei veicoli della categoria M1 non a guida avanzata che costituivano l'oggetto esclusivo del campo di applicazione del precedente decreto del Ministro dei trasporti del 30 dicembre 1974, a richiesta del costruttore o del suo legale rappresentante, potranno applicarsi in alternativa alle prescrizioni del presente decreto quelle di cui al succitato decreto del 30 dicembre 1974.