AVVERTENZA:
   Si procede alla ripubblicazione del testo della legge 23  dicembre
1994,  n.  725,  corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8,
comma  3,  del  regolamento  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle leggi, sulla emanazione dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Resta invariato il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              PROMULGA
la seguente legge:
                               CAPO I
                DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
                               Art. 1.
    1. Per  l'anno  1995,  il  limite  massimo  del  saldo  netto  da
finanziare resta determinato in termini di competenza in lire 156.700
miliardi  al netto di lire 11.375 miliardi per regolazioni debitorie.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso  di  prestiti,  il  livello
massimo  del  ricorso  al  mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, come  sostituito  dall'articolo  5
della  legge  23  agosto  1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo complessivo  non  superiore  a  lire  4.000
miliardi  relativo  ad  interventi  non  considerati  nel bilancio di
previsione per il 1995 - resta fissato in termini di  competenza,  in
lire 372.550 miliardi per l'anno finanziario 1995.
    2.  Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a  legislazione  vigente,  tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  lire  170.350  miliardi  ed  in  lire   167.450
miliardi,  al  netto  di lire 10.000 miliardi per ciascuno degli anni
1996 e 1997, per la regolazione in titoli di  crediti  d'imposta;  il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in  lire  394.250  miliardi  ed  in  lire   322.150
miliardi.  Per  il  bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il
limite  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'   determinato,
rispettivamente  in lire 147.400 miliardi ed in lire 134.300 miliardi
ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al  mercato  e'  determinato,
rispettivamente,   in  lire  371.400  miliardi  ed  in  lire  289.000
miliardi.
          AVVERTENZA:
            In supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale -  serie
          generale   -   del  16  gennaio  1995  si  procedera'  alla
          ripubblicazione del testo della  presente  legge  corredato
          delle  relative  note,  ai  sensi dell'art. 8, comma 3, del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione dei decreti del Presidente  della  Repubblica  e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.