Art. 5
    1. Sugli interessi, premi ed altri frutti  delle  obbligazioni  e
titoli  similari emessi da societa' con azioni non quotate in borsa e
sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la
ritenuta di  cui  all'articolo  26,  primo  comma,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, e'  stabilita  nella  misura  del  12,5  per  cento  a
condizione  che  il  saggio  effettivo  di  interesse sia allineato a
quello di mercato.
    2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle  azioni  di  risparmio
nonche'  alle  azioni  delle  banche  popolari  cooperative  e',  per
allineamento,  ridotta  al   12,50   per   cento.   Conseguentemente,
nell'articolo  20,  primo  comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216,
nonche' nell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge  27  aprile  1989,  n.
154,  le  parole:  "  nella  misura del 15 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "virgolette) nella misura del 12,50 per cento":