Art. 5 1. Sugli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari emessi da societa' con azioni non quotate in borsa e sottoscritte dalla data di entrata in vigore della presente legge, la ritenuta di cui all'articolo 26, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' stabilita nella misura del 12,5 per cento a condizione che il saggio effettivo di interesse sia allineato a quello di mercato. 2. La ritenuta sugli utili attribuiti alle azioni di risparmio nonche' alle azioni delle banche popolari cooperative e', per allineamento, ridotta al 12,50 per cento. Conseguentemente, nell'articolo 20, primo comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, nonche' nell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, le parole: " nella misura del 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "virgolette) nella misura del 12,50 per cento":