Art. 6 1. Per l'anno 1995, il fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario, gia' confluito nel fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni, e' fissato nell'importo di lire 5.128 miliardi, ed e' comprensivo dell'importo di lire 531.771.982.000 ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'importo di lire 245 miliardi, di cui lire 153 miliardi per il 1994 e lire 92 miliardi per il 1995, ai sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32. Le quote spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale. 2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio 1985, n. 210, e dei principi di cui alla direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie comunitarie, in relazione ad operazioni finanziarie contratte dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un ulteriore programma di investimenti per il potenziamento della rete ferroviaria nazionale e locale di lire 8.300 miliardi, lo Stato concorre all'aumento per pari importo del capitale sociale dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660 miliardi a decorrere dal 1996. Il suddetto programma di investimenti e' destinato a garantire una moderna distribuzione del sistema ferroviario su tutto il territorio nazionale in relazione all'estensione territoriale e alla densita' della popolazione. Quota parte del suddetto programma di investimenti e' destinata alle seguenti finalita': lire 50 miliardi per l'avvio progettuale del collegamento transfrontaliero alpino Torino-Lione, e lire 50 miliardi per l'avvio progettuale del collegamento transfrontaliero alpino del Brennero. 3. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538, ha luogo a decorrere dall'anno 1996. 4. Gli interessi intercalari a carico dello Stato vengono erogati per un periodo massimo di 62 mesi dall'inizio dei lavori, con esclusione del tratto Firenze-Bologna per il quale il periodo massimo e' di 78 mesi. 5. In attesa della riforma del sistema previdenziale e pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il 1995 il concorso finanziario dello Stato negli oneri del Fondo pensioni gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare di lire 1.600 miliardi. 6. Il concorso a carico del bilancio dello Stato per il ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione fondi speciali relative al periodo 1988-1992, in favore dell'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A., di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, e' rideterminato in lire 840 miliardi per l'anno finanziario 1995.