Art. 6
    1. Per l'anno  1995,  il  fondo  nazionale  per  il  ripiano  dei
disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private
nelle regioni a statuto ordinario, gia' confluito nel fondo comune di
cui  all'articolo  8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni, e' fissato nell'importo di lire 5.128 miliardi, ed  e'
comprensivo   dell'importo   di   lire   531.771.982.000   ai   sensi
dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e dell'importo di
lire 245 miliardi, di cui lire 153 miliardi per il  1994  e  lire  92
miliardi  per  il  1995,  ai  sensi dell'articolo 1, comma 4-ter, del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   485,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio  1993,  n.  32.  Le  quote
spettanti alle regioni sono determinate in applicazione di criteri  e
modalita'  stabiliti  con  decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione, di concerto con  il  Ministro  del  tesoro,  sentita  la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  ai  sensi  del  decreto
legislativo  16 dicembre 1989, n. 418, e devono essere esclusivamente
destinate al finanziamento dei servizi di trasporto pubblico locale.
    2. Ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 17 maggio  1985,
n.  210,  e  dei  principi  di  cui  alla  direttiva  91/440/CEE  del
Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente lo sviluppo delle ferrovie
comunitarie,  in  relazione  ad  operazioni   finanziarie   contratte
dall'Impresa  Ferrovie  dello Stato S.p.A. per la realizzazione di un
ulteriore programma di investimenti per il potenziamento  della  rete
ferroviaria  nazionale  e  locale  di  lire  8.300 miliardi, lo Stato
concorre  all'aumento  per  pari   importo   del   capitale   sociale
dell'Impresa mediante versamento di cinque rate annuali di lire 1.660
miliardi  a decorrere dal 1996. Il suddetto programma di investimenti
e' destinato  a  garantire  una  moderna  distribuzione  del  sistema
ferroviario   su   tutto   il   territorio   nazionale  in  relazione
all'estensione territoriale e alla densita' della popolazione.  Quota
parte  del  suddetto  programma  di  investimenti  e'  destinata alle
seguenti finalita': lire 50  miliardi  per  l'avvio  progettuale  del
collegamento transfrontaliero alpino Torino-Lione, e lire 50 miliardi
per  l'avvio progettuale del collegamento transfrontaliero alpino del
Brennero.
    3. Il versamento delle rate annuali di cui all'articolo 4,  comma
2,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  538,  ha luogo a decorrere
dall'anno 1996.
    4. Gli interessi intercalari a carico dello Stato vengono erogati
per un periodo  massimo  di  62  mesi  dall'inizio  dei  lavori,  con
esclusione del tratto Firenze-Bologna per il quale il periodo massimo
e' di 78 mesi.
    5.   In   attesa   della  riforma  del  sistema  previdenziale  e
pensionistico dei ferrovieri, resta confermato anche per il  1995  il
concorso  finanziario  dello  Stato  negli  oneri  del Fondo pensioni
gestito dall'Impresa Ferrovie dello Stato S.p.A. per un ammontare  di
lire 1.600 miliardi.
    6.  Il  concorso  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  per  il
ripianamento delle perdite di esercizio e di gestione fondi  speciali
relative  al periodo 1988-1992, in favore dell'Impresa Ferrovie dello
Stato S.p.A., di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 31 dicembre
1991, n. 415, e'  rideterminato  in  lire  840  miliardi  per  l'anno
finanziario 1995.