Art. 7
    1.  La  quota  variabile  del  fondo  per  il  finanziamento  dei
programmi  regionali  di  sviluppo  di  cui  all'articolo 3, comma 1,
lettera b), della legge 14  giugno  1990,  n.  158,  al  netto  degli
stanziamenti  annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata
per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997 in lire 137 miliardi.