Art. 8 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1995 in lire 1.025 miliardi, di cui lire 25 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS, ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e' stabilita a decorrere dall'anno 1995 in lire 22.494 miliardi, ivi compreso l'adeguamento per lire 550 miliardi gia' operato sull'importo relativo al predetto anno con legge 23 dicembre 1992, n. 500, ed e' assegnata per lire 16.829 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per lire 1.151 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.192 miliardi alla gestione artigiani, per lire 3.240 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 79 miliardi all'ENPALS. 2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS, a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1995 in lire 72.200 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a complemento di bilanci effettuati.