Art. 8
    1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso
agli  oneri  della  gestione  degli  interventi  assistenziali  e  di
sostegno  alle  gestioni  previdenziali,  ai  fini  della progressiva
assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio dello  Stato,  ai
sensi   dell'articolo  37  della  legge  9  marzo  1989,  n.  88,  e'
complessivamente stabilito a decorrere dall'anno 1995 in  lire  1.025
miliardi, di cui lire 25 miliardi a titolo di adeguamento della quota
parte  di  mensilita'  delle  pensioni  erogate  dal  fondo  pensioni
lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi,  dalla
gestione  speciale  minatori  e  dall'ENPALS,  ai  sensi del comma 3,
lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la  somma  di
cui  all'articolo  21,  comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e'
stabilita a decorrere dall'anno 1995 in  lire  22.494  miliardi,  ivi
compreso   l'adeguamento   per   lire   550   miliardi  gia'  operato
sull'importo relativo al predetto anno con legge 23 dicembre 1992, n.
500, ed e' assegnata per  lire  16.829  miliardi  al  fondo  pensioni
lavoratori   dipendenti,   per  lire  1.151  miliardi  alla  gestione
esercenti  attivita'  commerciali,  per  lire  1.192  miliardi   alla
gestione artigiani, per lire 3.240 miliardi alla gestione coltivatori
diretti,  per  lire  3 miliardi alla gestione speciale minatori e per
lire 79 miliardi all'ENPALS.
    2. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS,  a
titolo  di  pagamenti  di  bilancio  e di anticipazioni di tesoreria,
queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1995 in
lire 72.200 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di  tesoreria  e'
in  ogni  caso  consentito  sino  a concorrenza del predetto limite a
complemento di bilanci effettuati.