Art. 9
    1. La copertura della presente legge  per  le  nuove  o  maggiori
spese   correnti,  per  le  riduzioni  di  entrata  e  per  le  nuove
finalizzazioni  nette  da  iscrivere  nel  fondo  speciale  di  parte
corrente  viene assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito  dall'articolo  5  della
legge 23 agosto 1988, n. 362, come da prospetto allegato.
    2.  Le  disposizioni  della presenta legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
    3.   Le  disposizioni  della  presente  legge  si  applicano  con
decorrenza dal 1 gennaio 1995.
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
     Data a Roma, addi' 23 dicembre 1994
                              SCALFARO
                                  BERLUSCONI,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri
                                  DINI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: BIONDI