Art. 3.
  1. L'onere complessivo per la realizzazione  dell'acquisto  di  cui
all'art.  1,  ammontante  a  lire  90  milioni, e' posto a carico del
capitolo  2063  -  rubrica  6a,  dello  stato  di  previsione   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione
civile.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 gennaio 1995
                                            Il Presidente: BERLUSCONI