Art. 3. 1. L'onere complessivo per la realizzazione dell'acquisto di cui all'art. 1, ammontante a lire 90 milioni, e' posto a carico del capitolo 2063 - rubrica 6a, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 gennaio 1995 Il Presidente: BERLUSCONI