LA GIUNTA REGIONALE Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 129, concernente il piano regolatore degli acquedotti; Ravvisata l'opportunita' di aggiornare il piano regolatore generale degli acquedotti vigente alla luce della esperienza gestionale maturata; Vista la precedente delibera n. 8065 del 6 dicembre 1990, esecutiva ai sensi di legge, con la quale la giunta regionale ha affidato l'incarico di aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti ed ha nominato la commissione tecnico-scientifica con compiti di indirizzo e valutazione degli elaborati oggetto dell'incarico; Vista la precedente delibera n. 7445 del 30 maggio 1993, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e' stato approvato l'editing finale dell'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti sulla base delle risultanze della surrichiamata commissione tecnico- scientifica; Rilevato che i principi ispiratori della variante del piano regolatore generale degli acquedotti possono sintetizzarsi nelle tre parti per le quali sono state sviluppate le attivita' di ricerca e precisamente nella determinazione del fabbisogno di acqua ad uso potabile, nello studio delle fonti di alimentazione in essere o da utilizzare in rapporto alla ipotesi di adeguamento ed aggiornamento del p.r.g.a. ed, infine, nella riorganizzazione della rete acquedottistica regionale sia per quanto concerne la rete che le fonti di alimentazione, includendo la previsione delle integrazioni e degli adeguamenti necessari a soddisfare la domanda ipotizzata all'anno 2030; Rilevato che le modifiche e gli aggiornamenti previsti nel Piano interessano anche gli acquedotti interregionali delle Verrecchie ed ex-Citt che ricadono in parte nel territorio della regione Lazio; Visto l'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, secondo comma, lettera a), che dispone la delega alle regioni delle funzioni concernenti gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti riguardanti le risorse idriche destinate dal piano a soddisfare esigenze e bisogni dei rispettivi territori regionali, nonche' l'utilizzazione delle risorse stesse; Visto l'art. 91, secondo comma, punto 4), del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che riserva allo Stato, tra l'altro, le funzioni concernenti l'imposizione dei vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano regolatore generale degli acquedotti che comportino una diversa distribuzione delle risorse idriche tra le regioni da esercitare sentite le regione interessate e tenendo conto delle esigenze da queste espresse; Ritenuto, pertanto, che secondo il criterio di riparto delle competenze, e cioe' quello del carattere interregionale e endoregionale degli effetti concreti che la modifica del piano produce sulla distribuzione delle "risorse idriche" occorre procedere all'adozione del piano di che trattasi per la parte in cui la modifica esaurisce i propri effetti all'interno della regione ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, mentre e' necessario proporre ai competenti organi dello Stato i provvedimenti ai sensi dell'art. 91, secondo comma, punto 4), per quanto riguarda le modifiche che producono i loro effetti anche nei confronti di altre regioni; Visto l'art. 51 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1778, sulle acque ed impianti elettrici; Dato atto che il dirigente del servizio tecnico ha attestato la legittimita' del presente provvedimento e la rispondenza formale per gli aspetti di competenza del medesimo servizio; Ad unanimita' di voti espressi nelle forme di legge; Delibera: 1) di adottare, per la parte in cui la modifica esaurisce i propri effetti all'interno della regione, ai sensi del secondo comma, lettera a), dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, il nuovo piano regolatore generale degli acquedotti nella formulazione risultante nell'editing finale richiamato nelle premesse, i cui elaborati, elencati nell'allegato A, restano depositati presso il servizio tecnico del settore lavori pubblici per gli usi d'Ufficio e d'Istituto; 2) di proporre agli organi competenti dello Stato, ai sensi dell'art. 91, secondo comma, punto 4), del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, l'approvazione del nuovo pi- ano regolatore generale degli acquedotti che costituisce aggiornamento e modifica al vigente piano regolatore generale degli acquedotti della regione Abruzzo e che comporta una diversa distribuzione delle riserve idriche tra le regioni interessate; 3) di disporre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - parte prima - e sul Bollettino ufficiale della regione Abruzzo, con l'allegato rapporto di sintesi che forma parte integrante della presente delibera; 4) di stabilire che le eventuali osservazioni al piano devono essere presentate da comuni, enti interessati e chiunque ne abbia titolo entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo al settore lavori pubblici ove e' possibile la consultazione degli atti di cui al punto 1); 5) di affidare al settore lavori pubblici l'esame e l'istruttoria delle osservazioni prodotte. L'Aquila, 15 dicembre 1994 p. Il presidente: VISERTA COSTANTINI