Art. 3. 1. I mutui di cui al precedente art. 1 sono operazioni di credito agrario di miglioramento e sono assistiti dal concorso statale negli interessi. 2. Il concorso sara' pari alla differenza tra la rata calcolata al tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministero del tesoro per le operazioni di credito agrario di miglioramento, e la rata calcolata al corrispondente tasso agevolato a carico degli operatori agricoli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 1985. 3. Il predetto concorso statale sara' liquidato in forma attualizzata ed in un'unica soluzione, considerato che lo stanziamento di lire 20 miliardi, previsto dalla legge n. 237/1993, art. 1, comma 1-ter, e' stato assicurato solo per l'esercizio 1994.