Art. 3.
  1. I mutui di cui al precedente art. 1 sono operazioni  di  credito
agrario  di miglioramento e sono assistiti dal concorso statale negli
interessi.
  2. Il concorso sara' pari alla differenza tra la rata calcolata  al
tasso di riferimento, fissato bimestralmente dal Ministero del tesoro
per  le  operazioni  di  credito  agrario di miglioramento, e la rata
calcolata al corrispondente tasso agevolato a carico degli  operatori
agricoli  di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 novembre 1985.
  3.  Il  predetto  concorso  statale  sara'   liquidato   in   forma
attualizzata   ed   in   un'unica   soluzione,   considerato  che  lo
stanziamento di lire 20 miliardi, previsto dalla legge  n.  237/1993,
art. 1, comma 1-ter, e' stato assicurato solo per l'esercizio 1994.