Art. 4. 1. Ai fini della concessione dei mutui agevolati saranno prese in considerazione le seguenti esposizioni debitorie: a) prestiti a breve, rilasciati da istituti bancari e finanziari in essere al 31 dicembre 1992, destinati alle occorrenze di esercizio; b) rate relative a finanziamenti bancari e finanziari a medio-lungo termine, in essere alla data del 31 dicembre 1992, purche' non assistiti da contributi e da concorsi finanziari pubblici. A tal fine saranno considerate quali passivita' onerose le rate scadute e non pagate al 31 dicembre 1992 e le rate in scadenza a tutto il 30 giugno 1994.