Art. 4.
  1. Ai fini della concessione dei mutui agevolati saranno  prese  in
considerazione le seguenti esposizioni debitorie:
    a)  prestiti a breve, rilasciati da istituti bancari e finanziari
in  essere  al  31  dicembre  1992,  destinati  alle  occorrenze   di
esercizio;
    b)   rate   relative  a  finanziamenti  bancari  e  finanziari  a
medio-lungo termine, in  essere  alla  data  del  31  dicembre  1992,
purche'   non  assistiti  da  contributi  e  da  concorsi  finanziari
pubblici.
  A tal fine saranno considerate quali  passivita'  onerose  le  rate
scadute  e  non  pagate  al  31 dicembre 1992 e le rate in scadenza a
tutto il 30 giugno 1994.