Art. 6.
  1. I mutui agevolati saranno concessi dagli  istituti  bancari  che
avranno  stupulato con il Ministero la convenzione prevista dall'art.
47, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993.
  2.  Ai  fini  della  concessione  dei  mutui   agevolati   per   il
consolidamento  delle passivita', il Ministero emettera' i nulla-osta
per la stipula dei mutui, con validita' semestrale.
  3. Sulla base  della  documentazione  comprovante  la  stipula  del
mutuo,  il  Ministero  provvedera' alla emissione del formale decreto
d'impegno.