Art. 6. 1. I mutui agevolati saranno concessi dagli istituti bancari che avranno stupulato con il Ministero la convenzione prevista dall'art. 47, comma 1, del decreto legislativo n. 385/1993. 2. Ai fini della concessione dei mutui agevolati per il consolidamento delle passivita', il Ministero emettera' i nulla-osta per la stipula dei mutui, con validita' semestrale. 3. Sulla base della documentazione comprovante la stipula del mutuo, il Ministero provvedera' alla emissione del formale decreto d'impegno.