Art. 2 1. Per gli impianti destinati al riutilizzo in un ciclo di combustione dei residui definiti nell'allegato 1 del presente decreto, l'eventuale comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 1995, n. 3, deve essere effettuata nell'ambito dell'istanza di autorizzazione prevista dagli articoli 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla quale l'autorita' competente dovra' esprimersi nel termine perentorio di novanta giorni dalla relativa istanza. 2. I titolari di impianti esistenti, gia' autorizzati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e/o del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, ad utilizzare i residui elencati nell'allegato 1 in un ciclo di combustione per la produzione di energia, possono proseguire l'attivita' in conformita' alle proce- dure previste dall'art. 5 del decreto-legge citato, dandone comunicazione all'autorita' competente e devono eventualmente adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste nell'allegato medesimo, indipendentemente dalla potenzialita' termica, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato 1. A tal fine entro i centottanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento. 3. Ai fini di consentire l'acquisizione e la rilevazione dei dati circa il recupero di energia da residui, i titolari dei relativi impianti devono inviare agli Enti ivi indicati il modulo di cui all'allegato 2.