Art. 2
   1. Per gli  impianti  destinati  al  riutilizzo  in  un  ciclo  di
combustione   dei  residui  definiti  nell'allegato  1  del  presente
decreto, l'eventuale comunicazione di cui all'art. 5,  comma  2,  del
decreto-legge   7   gennaio   1995,  n.  3,  deve  essere  effettuata
nell'ambito dell'istanza di autorizzazione prevista dagli articoli  6
e  17  del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, sulla quale l'autorita' competente dovra' esprimersi nel termine
perentorio di novanta giorni dalla relativa istanza.
   2. I titolari di impianti esistenti, gia' autorizzati ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 203/1988 e/o  del  decreto
del  Presidente della Repubblica n. 915/1982, ad utilizzare i residui
elencati nell'allegato 1 in un ciclo di combustione per la produzione
di energia, possono proseguire l'attivita' in conformita' alle proce-
dure  previste  dall'art.  5  del   decreto-legge   citato,   dandone
comunicazione   all'autorita'   competente   e  devono  eventualmente
adeguare gli impianti alle norme tecniche ed alle condizioni previste
nell'allegato   medesimo,   indipendentemente   dalla   potenzialita'
termica,  entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, salvo quanto previsto in modo specifico nell'allegato 1.
   A  tal  fine  entro   i   centottanta   giorni   successivi   alla
comunicazione di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge citato, i
soggetti interessati presentano un progetto di adeguamento.
   3.  Ai fini di consentire l'acquisizione e la rilevazione dei dati
circa il recupero di energia da  residui,  i  titolari  dei  relativi
impianti  devono  inviare  agli  Enti  ivi  indicati il modulo di cui
all'allegato 2.