(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO 1
 NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO IN UN CICLO DI COMBUSTIONE PER LA
 PRODUZIONE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE
                            O DI CONSUMO
A.     REQUISITI  E   LIMITAZIONI   D'USO   (DEI   COMBUSTIBILI   NON
    CONVENZIONALI)
1.  Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse)
1.1 Definizione
    Residui  colturali  pagliosi  (cereali,  leguminose  da granella,
    piante oleaginose, ecc.);
    residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di  potature
    di piante da frutto, ecc.);
    residui da estrazione forestale;
    residui  colturali  diversi  (stocchi  e tutoli di mais, steli di
    sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.);
    residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura,
    gusci, ecc.).
1.2 Modalita' di recupero
    Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  1.1  puo'
    essere   effettuato   attraverso   la  combustione  diretta  alle
    condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione  o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'   gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati  presso  l'impianto  di produzione di energia e siano
    con questi integrati.
    Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato  si
    applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
1.3 Caratteristiche dell'impianto
    L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
    di  cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i
    valori limite di emissione minimi fissati ai sensi  dell'art.  3,
    comma  2,  del  DPR,  203/88  per  le corrispondenti tipologie di
    impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
    Nel caso  che  la  potenza  termica  nominale  complessiva  degli
    impianti  che  utilizzano  i  residui  di  cui  al  punto 1.1 sia
    inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1,  del  DPR
    25/7/1991.
    Nel  caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore
    ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    - regolazione automatica  del  rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento;
    -  controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio  e della
      temperatura nell'effluente gassoso.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i valori limite di emissione  da  applicare  all'impianto  devono
    essere  calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del presente
    allegato.
2.  Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili  di
    filatura e di tessitura (biomasse) non trattati
2.1 Definizione
    Scarti  anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o
    sughero vergine derivanti dall'industria della carta, del sughero
    e  del  legno  (I  e  II  lavorazione,  produzione  pannelli   di
    particelle,  di  fibra  e compensati, mobili, semilavorati per il
    mobile, articoli per edilizia,  pallets  ed  imballaggi,  ecc..).
    Scarti  anche  in  polvere,  a  base  vegetale,  derivanti  dalle
    lavorazioni tessili di filatura e di tessitura.
2.2 Modalita' di recupero energetico
    Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  2.1  puo'
    essere   effettuato   attraverso   la  combustione  diretta  alle
    condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione  o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'   gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati  presso  l'impianto  di produzione di energia e siano
    con questi integrati.
    Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato  si
    applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
2.3 Caratteristiche dell'impianto
    L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
    di  cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i
    valori limite di emissione minimi fissati ai sensi  dell'art.  3,
    comma  2,  del  DPR  203/88  per  le  corrispondenti tipologie di
    impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
    Nel caso  che  la  potenza  termica  nominale  complessiva  degli
    impianti  che  utilizzano  i  residui  di  cui  al  punto 2.1 sia
    inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1,  del  DPR
    25/7/1991.
    Nel  caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore
    ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    - regolazione automatica  del  rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento;
    -  controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio  e della
      temperatura nell'effluente gassoso.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i valori limite di emissione  da  applicare  all'impianto  devono
    essere  calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del presente
    allegato.
3.  Sanse esauste e affini (biomasse)
3.1 Definizione
    Sanse esauste derivanti da impianti  di  estrazione  di  olio  da
    sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche:
    - un contenuto massimo di umidita' del 30%
    - un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco);
    -  un  P.C.I.  (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500
      kJ/kg (sul secco).
3.2 Modalita' di recupero energetico
    Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  3.1  puo'
    essere   effettuato   attraverso   la  combustione  diretta  alle
    condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione  o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'   gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati  presso  l'impianto  di  produzione  siano con questo
    integrati.
    Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato  si
    applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
3.3 Caratteristiche dell'impianto
    L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
    di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare  i
    valori  limite  di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3,
    comma 2, del  DPR  203/88  per  le  corrispondenti  tipologie  di
    impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
    Nel  caso  che  la  potenza  termica  nominale  complessiva degli
    impianti che utilizzano  i  residui  di  cui  al  punto  3.1  sia
    inferiore  a  1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR
    25/7/1991.
    Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale  superiore
    ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    -  regolazione  automatica  del  rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
    - controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio  e  della
      temperatura nell'effluente gassoso.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i  valori  limite  di  emissione da applicare all'impianto devono
    essere calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del  presente
    allegato.
4.    Vinacce  esauste,  vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di
    frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse)
4.1 Definizione
    Vinacce esauste, vinaccioli, farina di  vinacciolo  derivante  da
    impianti  di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta,
    buccette  e  altri  residui  vegetali   derivanti   da   impianti
    dell'industria    distillatoria   per   estrazione   di   alcoli,
    dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di  vinaccia
    e  di  frutta e da impianti per l'estrazione di succo di frutta e
    affini aventi le seguenti caratteristiche:
    - un contenuto massimo di umidita' del 30%
    - un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco);
    - un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo  pari  a  12.500
      kJ/kg (sul secco).
4.2 Modalita' di recupero energetico
    Il  recupero  energetico  del  prodotto  di cui al punto 4.1 puo'
    essere  effettuato  attraverso  la   combustione   diretta   alle
    condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione   o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'  gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati presso l'impianto di produzione di  energia  e  siano
    con questo integrati.
    Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato  si
    applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
4.3 Caratteristiche dell'impianto
    L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti
    di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare  i
    valori  limite  di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3,
    comma 2, del DPR n. 203/88 per  le  corrispondenti  tipologie  di
    impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi.
    Nel  caso  che  la  potenza  termica  nominale  complessiva degli
    impianti che utilizzano  i  residui  di  cui  al  punto  4.1  sia
    inferiore  a  1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR
    25/7/1991.
    Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale  superiore
    ad 1 MW esso deve essere provvisto di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    -  regolazione  automatica  del  rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
    - controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio  e  della
      temperatura nell'effluente gassoso.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i  valori  limite  di  emissione da applicare all'impianto devono
    essere calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del  presente
    allegato.
5   Residui della lavorazione del legno e affini trattati
5.1 Definizione
    Scarti  ed  agglomerati  anche  in  polvere a base esclusivamente
    legnosa e vegetale derivanti dall'industria del  legno  (I  e  II
    lavorazione,  produzione  pannelli  di  particelle,  di  fibra  e
    compensati, mobili, semilavorati  per  il  mobile,  articoli  per
    edilizia,  ecc.)  contenenti  un  massimo  di  PVC  e  di  resine
    fenoliche dell'1% e privi  di  impregnanti  a  base  di  olio  di
    catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche:
    -  un  contenuto  massimo  di resina urea-formaldeide o melamina-
      formaldeide o urea-melamina-formaldeide  del  12%  (come  massa
      secca/massa secca di pannello);
    -    un    contenuto    massimo    di    resina    a    base   di
      difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa  secca
      di pannello);
    -  un  contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato
      di ammonio,  urea-esametilentetrammina)  del  10%  (come  massa
      secca/massa secca di resina).
5.2 Modalita' di recupero energetico
    Il  recupero  energetico  del  prodotto  di cui al punto 5.1 puo'
    essere  effettuato  attraverso  la   combustione   diretta   alle
    condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione   o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'  gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati presso l'impianto di produzione di  energia  e  siano
    con questo integrati.
    Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato  si
    applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
5.3 Caratteristiche dell'impianto
    L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 e' consentita in
    impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
    Detti impianti devono essere provvisti di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    -  regolazione  automatica  del  rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
    - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di  carbonio
      e della temperatura nell'effluente gassoso.
    Devono  inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una
    efficienza  di  combustione  (C02/CO+CO2)  minima   del   99%   e
    rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un
    tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                3
    Polveri                                             30 mg/Nm
    HC1                                                 30   "
    HF                                                   2   "
    Cd+Hg+T1                                           0.1   "
    Carbonio organico totale                            20   "
    Ossidi di zolfo                                    500   "
    Ossidi di azoto                                    500   "
    Monossido di carbonio                              150   "
                                                                  3
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0.1 ng/Nm
                                                                  3
    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)              0.1 mg/Nm
    Per  gli  altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
    emissione fissati ai sensi dell'art.  3,  comma  2,  del  DPR  n.
    203/88.  Nel  caso  di  impiego simultaneo con altri combustibili
    autorizzati  i  valori   limite   di   emissione   da   applicare
    all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B
    del presente allegato.
6   Carta, cartone e poliaccoppiati
6.1 Definizione
    Residui,  scarti  e  cascami  derivanti da raccolta differenziata
    post-consumo o da lavorazione dell'industria cartaria, grafica  e
    degli  imballaggi  costituiti  da carta, cartone e poliaccoppiati
    composti da carta, polietilene ed  alluminio,  aventi  un  potere
    calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un
    contenuto  di  zolfo  e  ceneri  rapportate ai seguenti valori di
    combustibile convenzionale:
   Potere calorifico inferiore            16.750 kJ/kg
   ceneri                                  10% in massa
   zolfo                                  0,3% in massa
   cloro                                  0,2% in massa
   Il prodotto  non  deve  contenere  ne'  essere  contaminato  dalle
    sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantita' e/o
    concentrazioni  tali da farlo classificare come rifiuto tossico e
    nocivo.
6.2 Caratteristiche dell'impianto
    L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 e' consentita  in
    impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
    Detti impianti devono essere provvisti di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    -  regolazione  automatica  del  rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
    -  controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio
      e della temperatura nell'effluente gassoso.
    Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio  una
    efficienza   di   combustione   (C02/CO+CO2)  minima  del  99%  e
    rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un
    tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                3
    polveri                                             30 mg/Nm
    HC1                                                 30   "
    HF                                                   2   "
    Cd+Hg+T1                                           0.1   "
    Carbonio organico totale                            30   "
    Ossidi di azoto                                    500   "
    ossidi di zolfo                                    500   "
    Monossido di carbonio                              150   "
                                                                  3
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0.1 ng/Nm
                                                                  3
    Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio)            5 mg/Nm
    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)              0.1   "
    Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite  minimi  di
    emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma 2, del DPR n.
    203/88.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i valori limite di emissione  da  applicare  all'impianto  devono
    essere  calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del presente
    allegato.
7   Resine e gomme artificiali e sintetiche non clorurate
7.1 Definizione
    Scarti e sfridi industriali, imballaggi e  contenitori  ed  altri
    manufatti  con  cloro  presente  solo  in tracce aventi un potere
    calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg.
    Il prodotto non  deve  contenere  ne'  essere  contaminato  dalle
    sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantita' e/o
    concentrazioni  tali da farlo classificare come rifiuto tossico e
    nocivo.
7.2 Modalita' di recupero energetico
    Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  7.1  puo'
    essere   effettuato   attraverso   la  combustione  diretta  alle
    condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione  o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'   gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati  presso  l'impianto  di produzione di energia e siano
    con questo integrati.
    Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato  si
    applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
7.3 Caratteristiche dell'impianto
    La  combustione del prodotto di cui al punto 7.1 e' consentita in
    impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
    Detti impianti devono essere provvisti di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    -  regolazione  automatica  del  rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
    - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di  carbonio
      e della temperatura nell'effluente gassoso.
    Devono  inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una
    efficienza  di  combustione  (C02/CO+CO2)  minima   del   99%   e
    rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un
    tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                3
    Polveri                                             30 mg/Nm
    HC1                                                 30   "
    HF                                                   2   "
    Cd+Hg+T1                                           0.1   "
    Carbonio organico totale                            30   "
    Ossidi di zolfo                                    300   "
    Ossidi di azoto                                    500   "
    Monossido di carbonio                              150   "
                                                                3
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente)              0.1 ng/Nm
                                                                3
    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)            0.1 mg/Nm
    Per  gli  altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
    emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,  del  DPR
    n.203/88.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i  valori  limite  di  emissione da applicare all'impianto devono
    essere calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del  presente
    allegato.
8   Fluff da macinazione di autoveicoli
8.1 Definizione
    Guarnizioni  e  profili di gomma, tessuti, plastiche frammenti di
    pneumatici  provenienti  dalla  macinazione  dei   veicoli   dopo
    separazione   dei   componenti   metallici,  aventi  le  seguenti
    caratteristiche:
    - un contenuto massimo di inerti dell'8% (in  massa)  di  cui  un
      massimo di metalli del 4% (in massa);
    - un contenuto massimo di zolfo dell'1% (in massa);
    - un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in massa;
    - un potere calorifico inferiore minimo di 14.500 kJ/kg;
    Il  prodotto  non  deve  contenere  ne'  essere contaminato dalle
    sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/82  in  quantita'  e/o
    concentrazioni  tali da farlo classificare come rifiuto tossico e
    nocivo.
8.2 Modalita' di recupero energetico
    Il recupero energetico del prodotto di  cui  al  punto  8.1  puo'
    essere   effettuato   attraverso   la  combustione  diretta  alle
    condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione  o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'   gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati  presso  l'impianto  di produzione di energia e siano
    con questo integrati.
    Per la produzione e la utilizzazione del  gas  derivato  da  tale
    prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
8.3 Caratteristiche dell'impianto
    La  combustione del prodotto di cui al punto 8.1 e' consentita in
    impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
    Detti impianti devono essere provvisti di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    - regolazione automatica  del  rapporto  aria/combustibile  anche
      nelle fasi di avviamento;
    - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio,
      e della temperatura nell'effluente gassoso.
    Devono  inoltre  garantire  in tutte le condizioni di esercizio i
    seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione               min 950 C
    temperatura della camera di combustione
    per impianti a letto fluido                           min 850 C
    efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)                min 99%
    tenore di ossigeno nei fumi                               6%
    e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti  ad
    un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                3
    polveri                                             30 mg/Nm
    HC1                                                 30   "
    HF                                                   2   "
    Cd+Hg+T1                                           0.1   "
    Carbonio organico totale                            30   "
    Ossidi di azoto                                    500   "
    Monossido di carbonio                              150   "
                                                                  3
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0.1 ng/Nm
                                                                  3
    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)              0.1 mg/Nm
                                                                  3
    Zn                                                   5   mg/Nm
    Per  gli  altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
    emissione fissati ai sensi dell'art.  3,  comma  2,  del  DPR  n.
    203/88.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i  valori  limite  di  emissione da applicare all'impianto devono
    essere calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del  presente
    allegato.
9   Pneumatici fuori uso
9.1 Definizione
    Pneumatici  (per  autovetture,  autocarri,  ecc..)  interi  o  in
    frammenti  derivanti  da   produzione,   vendita,   sostituzione,
    ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche:
    - un contenuto massimo di ferro del 22% (in massa);
    - un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in massa);
    - un potere calorifico inferiore minimo di 25.000 kJ/kg.
    Il  prodotto  non  deve  contenere  ne'  essere contaminato dalle
    sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantita' e/o
    concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico  e
    nocivo.
9.2 Modalita' di recupero energetico
    Il  recupero  energetico  del  prodotto  di cui al punto 9.1 puo'
    essere  effettuato  attraverso  la   combustione   diretta   alle
    condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di
    gassificazione   o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'  gli
    impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano
    localizzati presso l'impianto di produzione di  energia  e  siano
    con questo integrati.
    Per  la  produzione  e  la utilizzazione del gas derivato da tale
    prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
9.3 Caratteristiche dell'impianto
    La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 e' consentita  in
    impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
    Detti impianti devono essere provvisti di:
    - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
    - alimentazione automatica del combustibile;
    -  regolazione  automatica  del  rapporto aria/combustibile anche
      nelle fasi di avviamento;
    - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di  carbonio
      e della temperatura nell'effluente gassoso;
    devono  inoltre  garantire  in tutte le condizioni di esercizio i
    seguenti requisiti minimi operativi:
    temperatura della camera di combustione               min 950 C
    temperatura della camera di combustione
    per impianti a letto fluido                           min 850 C
    efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)                min 99%
    e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti  ad
    un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                3
    polveri                                             30 mg/Nm
    HC1                                                 30   "
    HF                                                   2   "
    Cd+Hg+T1                                           0.1   "
    Carbonio organico totale                            30   "
    Monossido di carbonio                              150   "
    Ossidi di zolfo                                    400   "
    Ossidi di azoto                                    500   "
                                                                3
    PCDD+PCDF (come diossina equivalente)              0.1 ng/Nm
                                                                3
    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)            0.1 mg/Nm
                                                                3
    Zn                                                 5   mg/Nm
    Per  gli  altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
    emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88.
    Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati
    i valori limite di emissione  da  applicare  all'impianto  devono
    essere  calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del presente
    allegato.
10    Solventi  e  miscugli  di  solventi  organici  -   residui   di
    distillazione di prodotti organici
10.1 Definizione
     Solventi  organici  non  clorurati,  loro  miscele  e residui di
     polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici  aventi
     le seguenti caratteristiche:
     - potere calorifico inferiore minimo pari a 12.500 kJ/kg
     - presenze di composti organici alogenati solo in tracce
     I  prodotti  non devono essere contaminati da composti metallici
     di  cui  all'allegato  al  DPR  n.  915/82,  in   concentrazioni
     superiori  ad  un  decimo  di  quelle stabilite al paragrafo 1.2
     della   deliberazione    27    luglio    1984    del    Comitato
     interministeriale ex art. 5 del DPR 915/82.
10.2 Caratteristiche dell'impianto
     Il  prodotto  di  cui  al  punto  10.1 puo' essere utilizzato in
     impianti di potenza termica nominale non inferiore  a  6  MW  ad
     esclusione  dei  forni  per  la  produzione  di  calce  per  uso
     alimentare.
     Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il  calore
     da  esso  prodotto  rappresenti una percentuale non superiore al
     40% del calore totale prodotto dall'impianto in  qualsiasi  fase
     del suo funzionamento.
     Detti impianti devono essere provvisti di:
     - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - alimentazione automatica del combustibile;
     -  regolazione  automatica  del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
     - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio
       e della temperatura nell'effluente gasoso.
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  i
     seguenti requisiti minimi operativi:
     temperatura della camera di combustione              min 950 C
     efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)               min 99%
     e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:
                                                                 3
     polveri                                             10 mg/Nm
     HC1                                                 10   "
     HF                                                   2   "
     Sostanze di cui al par. 1.1 classe II               0.5  "
     Sostanze di cui al par. 2 classe I                 0.05  "
     Sostanze di cui al par. 2 classe II e III           0.5  "
     Zn                                                   5   "
     Carbonio organico totale                            10   "
     Ossidi di zolfo                                     50   "
                                                                 3
     Ossidi di azoto                                    400 mg/Nm
     Monossido di carbonio (come valore
     medio giornaliero                                   50   "
                                                                 3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)              0.1 ng/Nm
                                                                 3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)            0.1 mg/Nm
     *  Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl.
     ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90).
     Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi  di
     emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del DPR n.
     203/88.
     Nel  caso  di  impiego   simultaneo   con   altri   combustibili
     autorizzati   i   valori   limite   di  emissione  da  applicare
     all'impianto devono essere calcolati come indicato alla  lettera
     B del presente allegato.
11.  Combustibile derivato da rifiuti (RDF)
11.1 Definizione
     Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili,
     ad  esclusione  dei  rifiuti  tossici  e  nocivi  e  dei rifiuti
     ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o  cicli  di
     lavorazione  che  ne aumentano il potere calorifico, riducono la
     presenza  di  materiale  metallico,  vetri,  inerti,   materiale
     organico  putrescibile,  contenuto  di  umidita' e di inquinanti
     entro i seguenti limiti:
     Umidita'                                 max 25%
     P.C.I. sul tal quale                     12.500 kJ/kg
     Ceneri      "            in peso         max 20%
     Cloro       "                             " 0.7%
     Zolfo       "                             " 0.5%
     Pb     sul secco          "               " 200 mg/Kg
     Cr          "                             "  50   "
     Cu          "                             " 150   "
     Mn          "                             " 150   "
     Zn          "                             " 500   "
     Ni          "                             "  20   "
     As          "                             "  10   "
     Cd+Hg       "                             "  10   "
     Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale              " 900   "
     Per  ciascuna  partita  di  RDF  deve  essere   certificata   la
     temperatura di rammollimento delle ceneri.
11.2 Modalita' di recupero energetico
    Il  recupero  energetico  del  prodotto di cui al punto 11.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione   diretta   alle
     condizioni  indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo
     di gasificazione o pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'  gli
     impianti  per  la  produzione  di  gas e altri prodotti derivati
     siano localizzati presso l'impianto di produzione di  energia  e
     siano con questo integrati.
    Per  la  produzione  e  la utilizzazione del gas derivato da tale
     prodotto si applicano le prescrizione di cui al punto 15.
11.3 Caratteristiche dell'impianto
     Il prodotto di cui al  punto  11.1  puo'  essere  utilizzato  in
     impianti  di  potenza  termica  nominale non inferiore a 6 MW ad
     esclusione  dei  forni  per  la  produzione  di  calce  per  uso
     alimentare.
     Il prodotto puo' essere utilizzato in maniera tale che il calore
     da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%.
     Gli impianti devono essere provvisti di:
     - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - alimentazione automatica del combustibile;
     -  regolazione  automatica  del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
     -  controllo  in  continuo  dell'ossigeno,  del   monossido   di
       carbonio,  delle  polveri  e  della temperatura nell'effluente
       gassoso.
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  i
     seguenti requisiti minimi operativi:
     temperatura della camera di combustione              min 950 C
     temperatura della camera di combustione per
     impianti a letto fluido                              min 850 C
     efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)               min 99%
     e  rispettare  i seguenti valori limite di emissioni riferiti ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari al 11% in volume sono:
                                                                 3
     polveri                                             10 mg/Nm
     HC1                                                 10   "
     HF                                                   2   "
     Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)           0.5  "
     Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)              0.05 "
     Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)       0.5  "
     Zn                                                   5   "
     Carbonio organico totale                            10   "
     Ossidi di azoto                                    400   "
     Monossido di carbonio (come valore
     medio giornaliero                                   50   "
                                                                   3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0.1 ng/Nm
                                                                   3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)              0.1 mg/Nm
     * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul  suppl.
     ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90).
     Per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  DPR  n.
     203/88.
     Nel  caso  di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i
     valori limite di  emissione  da  applicare  all'impianto  devono
     essere  calcolati  come  indicato  alla  lettera  B del presente
     allegato.
12.  Biogas
12.1 Definizione
     Gas  combustibile  prodotto   dalla   fermentazione   anaerobica
     metanogenica   di   molecole   organiche   avente   le  seguenti
     caratteristiche:
     Metano                          min 30%   vol
     H2S                             max  1.5% vol
                                                     3
     Potere calorifico inferiore     min 12.500 kJ/Nm
12.2 Caratteristiche degli impianti
     L'utilizzazione   di  biogas  e'  consentita  all'interno  degli
     stabilimenti e/o aree in cui si produce:
     - in impianti  di  combustione  che  garantiscano  in  tutte  le
       condizioni   di   esercizio   una  efficienza  di  combustione
       (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei  valori  limite
       minimi  di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2,del
       DPR n. 203/88.
     - in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei  limiti
       di cui all'art 3 comma 2 del D.P.R. 203/88.
Non si applica il limite per le emissione di ossido di zolfo.
Nel  caso  che la potenza termica nominale complessiva degli impianti
che utilizzano i residui di cui al punto 12.1 sia inferiore a  3  MW,
ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991.
13.    Distillati  di  catrame di carbon fossile proveniente anche da
     forni di cottura per elettrodi di carbone
13.1 Definizione
     Materiale catramoso derivante  dal  processo  di  cottura  degli
     elettrodi  di  carbone  e recuperato dal sistema di abbattimento
     dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di  cui
     al  codice  NC  2706  delle tariffe doganali, avente le seguenti
     caratteristiche:
     . contenuto massimo di zolfo                 1%    in massa
     . contenuto massimo di ceneri                0,6%  in massa
     . potere calorifico inferiore minimo         33.000 kJ/kg
13.2 Modalita' di recupero energetico
     Il recupero energetico del prodotto di cui al  punto  13.1  puo'
     essere   effettuato   attraverso  la  combustione  diretta  alle
     condizioni indicate al punto 13.3
13.3 Caratteristiche dell'impianto
     La combustione del prodotto di cui al punto 13.1  e'  consentita
     nei  forni  industriali  per la produzione degli elettrodi ed in
     impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW.
     Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il  calore
     da  esso  prodotto  rappresenti una percentuale non superiore al
     40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi  fase
     del loro funzionamento.
     Detti impianti devono essere provvisti di:
     .  bruciatore  pilota  a  combustione  gassosa  o  liquida; (non
       richiesto  nei  forni  industriali  per  la  produzione  degli
       elettrodi);
     . alimentazione automatica del combustibile;
     .  regolazione  automatica  del  combustibile (non richiesta nei
       forni industriali per la produzione degli elettrodi);
     . regolazione automatica del  rapporto  aria/combustibile  anche
       nelle fasi di avviamento;
     .  controllo  in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni
       industriali per la produzione degli elettrodi);
     .  controllo  in  continuo  del  monossido  di  carbonio e della
       temperatura nell'effluente gassoso.
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  i
     seguenti requisiti minimi operativi:
     . temperatura della camera di combustione          min 950 C
     . efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)           min  99%
     . tenore di ossigeno nel fumi in volume            min   4%
     e  rispettare  i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume:
                                                                 3
     - Polveri                                           50 mg/Nm
                                                                 3
     - HF                                                 2 mg/Nm
                                                                 3
     - Carbonio organico totale                          20 mg/Nm
       (non  si  applica  se   il   combustibile   viene   utilizzato
       direttamente nei forni di cottura degli elettrodi)
                                                                 3
     - Ossidi di azoto                                  500 mg/Nm
                                                                 3
     - Monossido di carbonio                             50 mg/Nm
       (come valore medio giornaliero)
                                                                 3
     - idrocarburi policiclici aromatici (IPA)          0,1 mg/Nm
                                                                 3
     - PCDD+PCDF (come diossine equivalente)            0,1 ng/Nm
Per  gli  altri  inquinanti  si  applicano  i valori limite minimi di
emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88.
Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B del presente allegato.
14.  Resine artificiali e sintetiche (PDF)
14.1 Definizione
     Residui di resine o fibre artificiali e sintetiche derivanti  da
     attivita'  industriali,  da  imballaggi  e films post-consumo da
     raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a  0,5%
     in  massa  aventi  un  potere calorifico inferiore sul tal quale
     maggiore di 16.750 kJ/kg.
     Il residuo non deve  contenere,  ne'  essere  contaminato  dalle
     sostanze  elencate nell'allegato al D.P.R. n.915/82 in quantita'
     e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo.
14.2 Modalita' di recupero energetico
     Il recupero energetico del residuo di cui  al  punto  14.1  puo'
     essere   effettuato   attraverso  la  combustione  diretta  alle
     condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4 ovvero un  processo  di
     gassificazione  o  pirolisi  del  prodotto  stesso  purche'  gli
     impianti per la produzione di  gas  e  altri  prodotti  derivati
     siano  localizzati  presso l'impianto di produzione di energia e
     siano con questi integrati.
     Per  la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano
     le prescrizioni di cui al punto 15.
14.3 Caratteristiche dell'impianto
     Il residuo puo' essere utilizzato in impianti di potenza termica
     nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di:
     - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - alimentazione automatica del combustibile;
     - regolazione automatica del  rapporto  aria/combustibile  anche
       nelle fasi di avviamento;
     -  controllo  continuo  dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e
       della temperatura nell'effluente gassoso.
     Detti impianti devono inoltre garantire in tutte  le  condizioni
     di  esercizio  una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima
     del 99%.
14.4 Valori limite alle emissioni
     Gli impianti di cui al punto 14.3 devono  garantire  i  seguenti
     valori  limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno
     dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                 3
     Polveri                                            30  mg/Nm
                                                                 3
     HC1                                                10  mg/Nm
                                                                 3
     HF                                                  2  mg/Nm
                                                                 3
     Cd+Hg+T1                                          0.1  mg/Nm
                                                                 3
     Carbonio organico totale                          30   mg/Nm
                                                                 3
     Ossidi di zolfo                                  400   mg/Nm
                                                                 3
     Ossidi di azoto                                  400   mg/Nm
                                                                 3
     Monossido di carbonio                            100   mg/Nm
                                                                 3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)            0.1 mg/Nm
                                                                 3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)              0.1 ng/Nm
     Per gli  altri  inquinanti  si  applicano  i  valori  minimi  di
     emissione  fissati  ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n.
     203/88
     Nel caso di impiego simultaneo con  combustibili  autorizzati  i
     valori  limite  di  emissione  da  applicare all'impianto devono
     essere calcolati come  indicato  alla  lettera  B  del  presente
     allegato.
Per  un  periodo  non  superiore  a tre anni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto agli impianti  autorizzati  esistenti  si
applicano i seguenti limiti di emissione:
     -  nel  caso  di  combustione  diretta  di  PDF  in  miscela con
     combustibili autorizzati
                                                                 3
     Polveri                                      150       mg/Nm
                                                                 3
     Hf                                             2       mg/Nm
                                                                 3
     Cd+Hg+T1                                       0.2     mg/Nm
                                                                 3
     Carbonio organico totale                      30       mg/Nm
                                                                 3
     Ossidi di zolfo                              600       mg/Nm
                                                                 3
     Ossidi di azoto                             1800-3000  mg/Nm
                                                                 3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)        0.1     mg/Nm
     Per  gli  altri  inquinanti  si  applicano i valori di emissione
     fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 203/88
15. Gas derivati
15.1 Definizione
     Gas derivanti da processi di gassificazione di:
     a) rifiuti urbani o assimilabili ai fini  di  una  utilizzazione
        principale come combustibile per produrre energia
     b) Prodotti di cui ai punti 8, 11, 20, 23
     c)  Prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, e 14 avente le
        seguenti caratteristiche:
                                                              3
     Potere calorifico inferiore               min 4.500 kJ/Nm
15.2 Caratteristiche dell'impianto
     Impianti integrati costituiti da sistemi di  produzione  di  gas
     derivati  (di  cui  al  precedente punto 15.1) e di energia, con
     potenza termica nominale superiore a:
     6 MW per i prodotti di cui alle lettere a e b par. 15.1
     1 MW per i prodotti di cui alla  lettera  c  par.  15.1  con  le
     caratteristiche di seguito indicate:
     a)  nel  caso  si  tratti  di  una turbina a gas fissa valgono i
        seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore  di
        ossigeno nell'effluente gassoso del 15%
                                                                   3
     Monossido di carbonio                              100   mg/Nm
     Ossidi di azoto
                                                                   3
     - per turbine di potenza termica   > 100 MW        100   mg/Nm
     - "     "     "     "      "       j 100 MW        150     "
     - "     "   funzionanti meno di 2200 ore annue     250     "
     *  Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori
     limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di
     3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad
     un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3 e 200 mg/Nm3.
     Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi  di
     emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del DPR n.
     203/88.
     b) Nel caso di gas derivato da  rifiuti  urbani  o  assimilabili
        utilizzati  in  una turbina a gas fissa si applicano, oltre a
        quelli di cui al punto a), i seguenti limiti riferiti  ad  un
        tenore di ossigeno nei fumi del 15% in volume:
                                                                 3
     Polveri                                             5  mg/Nm
     HCI                                                30    "
     HF                                                  2    "
     Cd+Hg+T1                                          0.1    "
     Carbonio organico totale                           30    "
     Monossido di carbonio                             100    "
                                                                  3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)             0.1   ng/Nm
                                                                  3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)           0.1   mg/Nm
     c)  per gli impianti a combustione interna si applicano i valori
        limite fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2 ,del  D.P.R.  24
        maggio 1988 n. 203.
     d)  per  le altre tipologie di impianti di combustione valgono i
        seguenti valori limite di emissione riferiti a un  tenore  di
        ossigeno nei fumi pari al 3% in volume:
                                                                  3
     Polveri                                             5  mg/Nm
     HCI                                                30    "
     HF                                                  2    "
     Cd+Hg+T1                                          0.1    "
     Carbonio organico totale                           30    "
     Monossido di carbonio                             100    "
     ossidi di azoto                                   300    "
                                                                  3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)             0.1   ng/Nm
                                                                  3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)           0.1   mg/Nm
     Per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 203/88.
Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i  valori
limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati
come indicato alla lettera B del presente allegato.
16.  Legno impregnato
16.1 Definizione
    a)  Legname impregnato con olio di catrame derivante da attivita'
       di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie,
       linee di telecomunicazione e linee elettriche;
    b) Legname  impregnato  con  sali  CCA  (rame,  cromo,  arsenico)
       derivante  da  attivita' di disinstallazione di infrastrutture
       quali linee ferroviarie, linee di  telecomunicazione  e  linee
       elettriche.
16.2 Modalita' di recupero energetico
     Il  recupero  energetico  del prodotto di cui al punto 16.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione   diretta   alle
     condizioni indicate al punto 16.3.
     E'  escluso  l'impiego  simultaneo  con  altri  combustibili  ad
     eccezione  di  quelle  eventualmente  usati  per  i   bruciatori
     ausiliari o pilota.
16.3 Caratteristiche dell'impianto
Devono  inoltre  garantire  in  tutte  le  condizioni  di esercizio i
seguenti requisiti minimi operativi:
     temperatura della camera di combustione              min 950 C
     temperatura della camera di combustione per
     impianti a letto fluido                              min 850 C
     efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)               min 99%
     tenore di ossigeno nei fumi in volume                min  6%
     e rispettare i seguenti valori limite di emissione  riferiti  ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari al 11% in volume:
                                                                 3
     polveri                                              5 mg/Nm
     HC1                                                 10   "
     HF                                                   2   "
     Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*)          0.5   "
     Sostanze di cui al par. 2 classe I (*)             0.05   "
     Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)      0.5   "
     Carbonio organico totale                            10   "
     Ossidi di azoto                                    400   "
     Monossido di carbonio (come valore
     medio giornaliero                                   50   "
                                                                   3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0.1 ng/Nm
                                                                   3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)              0.1 mg/Nm
     *  Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl.
     ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90).
     Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi  di
     emissione  fissati  ai  sensi  dell'art.  3, comma 2, del DPR n.
     203/88.
17.  Ceneri da olio combustibile
17.1 Definizione
     Residuo solido derivante dalla combustione in caldaie  dell'olio
     combustibile avente le seguenti caratteristiche:
      P.C.I.   sul tal quale              min   8.500 kJ/kg
      Zolfo         "                  in massa max    15%
      MgO           "                  in massa max    13%
      V             "                  in massa max     5%
      Ni            "                  in massa max     2%
17.2 Modalita di recupero energetico
     Il  recupero  energetico  del prodotto di cui al punto 17.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione  diretta   nelle
     caldaie  alimentate a carbone ovvero nei forni industriali, alle
     condizioni indicate al punto 17.3.
     La miscelazione con il carbone e' consentita in misura tale  che
     il  calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al
     5% del calore totale prodotto dall'impianto  in  qualsiasi  fase
     del suo funzionamento.
17.3 Caratteristiche dell'impianto.
     La  combustione  del prodotto di cui al punto 17.1 e' consentita
     negli impianti di potenza termica non inferiore a 50 MW.
     Gli impianti devono essere provvisti di:
     - alimentazione automatica del combustibile;
     - regolazione automatica del  rapporto  aria/combustibile  anche
       nelle fasi di avviamento;
     -   controllo   in  continuo  dell'ossigeno,  del  monossido  di
       carbonio, delle polveri  e  della  temperatura  nell'effluente
       gassoso;
Inoltre devono essere rispettati i valori limite di emissione fissati
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 24 maggio 1988 n. 203.
Al volume di gas di scarico derivante dalla combustione del  prodotto
di cui al punto 17.1 si applicano inoltre i seguenti valori limite di
emissione:
                                                                 3
- per le sostanze di cui al par. 2 classe I (*)          0.1 mg/Nm
                                                                 3
- per le sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*)   0.5 mg/Nm
*  Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl. ord.
n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90).
Per tali  inquinanti  i  valori  limite  di  emissione  da  applicare
all'impianto alimentato a miscela con il residuo di cui al punto 17.1
devono  essere  calcolati  come  indicato alla lettera B del presente
allegato.
18.  Pollina (biomassa)
18.1 Definizione
     Residuo organico avicolo proveniente da  allevamenti  costituito
     da escrementi del pollame e materiale lettiero a base vegetale.
18.2 Modalita' di recupero energetico
     Il  recupero  energetico  del prodotto di cui al punto 18.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione   diretta   alle
     condizioni indicate al punto 18.3.
18.3 Caratteristiche dell'impianto
     L'utilizzazione  del prodotto di cui al punto 18.1 e' consentita
     in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW.
     Detti impianti devono essere provvisti di:
     - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - alimentazione automatica del combustibile;
     - regolazione automatica del  rapporto  aria/combustibile  anche
       nelle fasi di avviamento;
     -   controllo   in  continuo  dell'ossigeno,  del  monossido  di
       carbonio, delle polveri  e  della  temperatura  nell'effluente
       gassoso.
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una
     efficienza   di   combustione  (C02/CO+CO2)  minima  del  99%  e
     rispettare i seguenti valori limite alle emissioni  riferiti  ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                 3
     polveri                                             50 mg/Nm
     HC1                                                 30   "
     HF                                                   2   "
     Carbonio organico totale                            30   "
     Ossidi di azoto                                    500   "
     ossidi di zolfo                                    300   "
     Monossido di carbonio                              150   "
     Per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  n.  DPR
     203/88.
     Nel   caso   di   impiego   simultaneo  con  altri  combustibili
     autorizzati  i  valori  limite   di   emissione   da   applicare
     all'impianto  devono essere calcolati come indicato alla lettera
     B del presente allegato.
19.  Residui della lavorazione del tabacco
19.1 Definizione
     Scarti e cascami di lavorazione costituiti da polveri, fresami e
     costoline  di  tabacco  vergine  e rigenerato, provenienti dalla
     trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione  di
     prodotti da fumo aventi un potere calorifico inferiore sul secco
     maggiore di 8000 kJ/kg ed un umidita' massima del 16%.
19.2 Modalita' di recupero energetico
     Il  recupero  energetico  del prodotto di cui al punto 19.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione   diretta   alle
     condizioni indicate al punto 19.3.
19.3 Caratteristiche dell'impianto
     L'utilizzazione  del prodotto di cui al punto 19.1 e' consentita
     in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW.
     Detti impianti devono essere provvisti di:
     - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - alimentazione automatica del combustibile;
     - regolazione automatica del  rapporto  aria/combustibile  anche
       nelle fasi di avviamento;
     - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio
       e della temperatura nell'effluente gassoso;
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una
     efficienza   di   combustione  (C02/CO+CO2)  minima  del  99%  e
     rispettare i seguenti valori limite alle emissioni  riferiti  ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume:
                                                                 3
     polveri                                             30 mg/Nm
     HC1                                                 30   "
     HF                                                   2   "
     Cd+Hg+T1                                            0.1  "
     Carbonio organico totale                            30   "
     Ossidi di azoto                                    500   "
     ossidi di zolfo                                    300   "
     Monossido di carbonio                              150   "
                                                                   3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)               0.1  ng/Nm
     Per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  DPR  n.
     203/88.
     Nel   caso   di   impiego   simultaneo  con  altri  combustibili
     autorizzati  i  valori  limite   di   emissione   da   applicare
     all'impianto  devono essere calcolati come indicato alla lettera
     B del presente allegato.
20.  Residui dal trattamento della carta da macero (scarti di pulper)
20.1 Definizione
     Scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta da
     macero costituiti da una miscela di materiali  plastici,  legno,
     residui  di  carta,  frammenti  di  vetro,  materiale ghiaioso e
     metallico aventi le seguenti caratteristiche:
     Umidita'                                    max 30%
     P.C.I. sul tal quale                        12.500 kJ/kg
     Ceneri      "       in peso                 max 10%
     Cloro       "                                " 0.7%
     Zolfo       "                                " 0.5%
     Pb     sul secco      "                      " 200 mg/Kg
     Cr          "                                "  50   "
     Cu          "                                " 300   "
     Mn          "                                " 150   "
     Zn          "                                " 600   "
     Ni          "                                "  20   "
     As          "                                "  10   "
     Cd+Hg       "                                "  10   "
     Pb+CR+Cu+Mn+Zn sul tal quale                 " 900   "
20.2 Modalita' di recupero energetico
     Il  recupero  energetico  del prodotto di cui al punto 20.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione   diretta   alle
     condizioni  indicate al punto 20.3 ovvero attraverso un processo
     di gassificazione o pirolisi del  prodotto  stesso  purche'  gli
     impianti  per  la  produzione  di  gas e altri prodotti derivati
     siano localizzati presso l'impianto di produzione di  energia  e
     siano con questi integrati.
     Per  la  produzione  e  la  utilizzazione  del  gas  derivato si
     applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
20.3 Caratteristiche dell'impianto
     La combustione del prodotto di cui al punto 20.1  e'  consentita
     in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
     Detti impianti devono essere provvisti di:
     - Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - Alimentazione automatica di combustibile;
     -  Regolazione  automatica  del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
     - Controllo continuo dell'ossigeno, del monossido  di  carbonio,
       dell'anidride  carbonica, dell'acido cloridrico, delle polveri
       e della temperatura nell'effluente gassoso.
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  i
     seguenti requisiti:
     Temperatura della camera di combustione              min 950 C
     Temperatura della camera di combustione per          min 850 C
     impianti a letto fluido
     Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)               min 99%
     e  rispettare  i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari all' 11% in volume:
                                                                   3
     Ossidi di azoto                                   400    mg/Nm
                                                                   3
     Monossido di carbonio (come media giornaliera)    100    mg/Nm
                                                                   3
     Polveri                                            30    mg/Nm
                                                                   3
     HC1                                                10    mg/Nm
                                                                   3
     Carbonio Organico Totale                           30    mg/Nm
                                                                   3
     HF                                                  2    mg/Nm
                                                                   3
     Sostanze di cui al par. 1.1 classe II               0.5  mg/Nm
                                                                   3
     Sostanze di cui al par. 2 classe I                  0.05 mg/Nm
                                                                   3
     Sostanze di cui al par. 2 classe II e III           0.5  mg/Nm
                                                                   3
     Zinco (Zn)                                          5,0  mg/Nm
                                                                   3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)               0.1  ng/Nm
                                                                   3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)             0.1  mg/Nm
     *  Vedi  allegato  1  al  Decreto  Ministeriale  12  luglio 1990
     (pubblicato nel supplemento  ordinario.  n.  51  della  Gazzetta
     Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990).
     Per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del
     Presidente della Repubblica n. 203/88.
     Nel caso di impiego simultaneo con combustibili  autorizzati,  i
     valori  limite  di  emissione  da  applicare all'impianto devono
     essere calcolati come  indicato  alla  lettera  B  del  presente
     allegato.
21.  Residui bituminosi dalla lavorazione del greggio (TAR)
21.1  Residui  bituminosi  derivante  da  processi di lavorazione del
     greggio aventi le seguenti caratteristiche:
     Potere calorifico   sul tal quale           min. 35.000 kJ/kg
     Viscosita' 50 C                             maggiore di 80 E
     Contenuto di ceneri sul tal quale   in massa max      1%
     Zolfo                    "          in massa min.     3%
     Zolfo                    "          in massa max     10%
21.2 Modalita' di recupero energetico
     Il recupero energetico del prodotto di cui al  punto  21.1  puo'
     essere   effettuato  attraverso  la  combustione  diretta  o  la
     gassificazione alle  condizioni  indicate  al  successivo  punto
     21.3.
21.3 Caratteristiche dell'impianto
     La  combustione  ovvero  la gassificazione dei residui di cui al
     punto 21.1 e' consentita in impianti  con  potenza  termica  non
     inferiore a 50 MW.
     Gli impianti devono possedere:
     - alimentazione automatica di combustibile;
     -  regolazione  automatica  del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
     -  controllo  in  continuo  dell'ossigeno,  del   monossido   di
       carbonio,  delle  polveri  e  della temperatura nell'effluente
       gassoso.
     Inoltre devono essere rispettati i seguenti limiti  riferiti  ad
     un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%;
                                     3
     Polveri                 10 mg/Nm
                                     3
     Ossidi di azoto         70 mg/Nm
                                     3
     Ossidi di zolfo         60 mg/Nm
                                     3
     Monossido di carbonio   50 mg/Nm  (come valore medio
     giornaliero
     Per  gli  altri  inquinanti  si  applicano i limiti di emissione
     minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88.
     Nel  caso  di  impiego   simultaneo   con   altri   combustibili
     autorizzati,   i   valori   limite  di  emissione  da  applicare
     all'impianto devono essere calcolati come indicato alla  lettera
     B del presente allegato.
22   Coke di petrolio
22.1   Residui   allo   stato   solido   derivanti  dal  processo  di
     cokificazione di frazioni pesanti petrolifere aventi le seguenti
     caratteristiche:
     Potere calorifico     sul tal quale          min. 25.000 kJ/kg
     Ceneri                     "            in massa max   1%
     Zolfo                      "            in massa max  10%
22.2 Modalita' di recupero energetico
     Il recupero energetico del prodotto di cui al  punto  22.1  puo'
     essere   effettuato  attraverso  la  combustione  diretta  o  la
     gassificazione alle condizioni di cui al successivo punto 22.3.
     Il residuo deve essere utilizzato in miscela con il  carbone  in
     misura  tale  che il calore prodotto rappresenti una percentuale
     non superiore al 33% del calore totale  su  base  annua;  per  i
     forni industriali con assorbimento degli ossidi di zolfo durante
     il  processo    la  percentuale del calore totale e' fissata nel
     75%.
     Nel caso di impiego di tali residui in caldaie e/o gassificatori
     nello stesso  stabilimento  dove  il  residuo  e'  prodotto,  e'
     possibile  esercire  gli impianti con alimentazione fino al 100%
     di residui.
22.3 Caratteristiche dell'impianto
     La combustione ovvero la gassificazione dei residui  di  cui  al
     punto  22.1  e'  consentita  in impianti con potenza termica non
     inferiore a 50 MW. Tale limitazione  non  si  applica  ai  forni
     industriali.
     Gli impianti devono essere provvisti di:
     - alimentazione automatica del combustibile;
     -  regolazione  automatica  del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
     -  controllo  in  continuo  dell'ossigeno,  del   monossido   di
       carbonio, e della temperatura nell'effluente gassoso.
     Per  gli impianti esistenti valgono i limiti di emissione minimi
     fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88.
     I forni industriali  con  assorbimento  degli  ossidi  di  zolfo
     durante  il  processo  dovranno adeguarsi a tali limiti entro il
     31/12/1998.
     Per i nuovi impianti devono essere rispettati i seguenti  valori
     limite   di   emissione   riferiti  ad  un  tenore  di  ossigeno
     nell'effluente gassoso del 15%:
                                     3
     Polveri                 10 mg/Nm
                                     3
     Ossidi di azoto         70 mg/Nm
                                     3
     Ossidi di zolfo         60 mg/Nm
                                     3
     Monossido di carbonio   50 mg/Nm (come valore medio
     giornaliero
     Per  gli  altri  inquinanti devono essere rispettati i limiti di
     emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  DPR
     203/88.
     Nel   caso   di   impiego   simultaneo  con  altri  combustibili
     autorizzati  i  valori  limite   di   emissione   da   applicare
     all'impianto  devono essere calcolati come indicato alla lettera
     B del presente allegato.
23   Residui di processi di depurazione di acque reflue (fanghi)
23.1 Definizione
     Residui di processi di depurazione:
     1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti
        civili
     2) delle acque  reflue  provenienti  da  insediamenti  civili  e
        produttivi:  tali  fanghi  devono  possedere  caratteristiche
        sostanzialmente non diverse da quelli possedute dai fanghi di
        cui al punto 1;
     3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti
        produttivi;  tali  fanghi  devono  essere  assimilabili   per
        qualita' a quelli di cui al punto 1;
     aventi le seguenti caratteristiche:
     Umidita'  sul tal quale                 max  60%
     P.C.I.    sul tal quale                 min.  4.000 kJ/kg
     Zolfo          "                        max  0,5% in massa
     Cloro organico sul secco                "    1   mg/Kg
     Pb              "                       "    200 mg/Kg
     Cr              "                       "     50   "
     Cu              "                       "    150   "
     Mn              "                       "    150   "
     Zn              "                       "    150   "
     Ni              "                       "     20   "
     As              "                       "      1   "
     Cd+Hg           "                       "      5   "
     Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale            "    900   "
23.2 Modalita' di recupero energetico
     Il  recupero  energetico  del prodotto di cui al punto 23.1 puo'
     essere  effettuato  attraverso  la  combustione   diretta   alle
     condizioni  indicate al punto 23.3 ovvero attraverso un processo
     di gassificazione o pirolisi del  prodotto  stesso  purche'  gli
     impianti  per  la  produzione  di  gas e altri prodotti derivati
     siano localizzati presso l'impianto di produzione di  energia  e
     siano con questi integrati.
     Per  la  produzione  e la utilizzazione del gas derivato da tale
     prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15.
23.3 Caratteristiche dell'impianto
     Il  prodotto  di  cui  al  punto  22.1 puo' essere utilizzato in
     impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW.
     Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il  calore
     da  esso  prodotto  rappresenti una percentuale non superiore al
     40% del calore totale prodotto dall'impianto in  qualsiasi  fase
     del suo funzionamento.
     Gli impianti devono essere provvisti di:
     - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido;
     - alimentazione automatica del combustibile;
     -  regolazione  automatica  del rapporto aria/combustibile anche
       nelle fasi di avviamento;
     -  controllo  in  continuo  dell'ossigeno,  del   monossido   di
       carbonio,  delle  polveri  e  della temperatura nell'effluente
       gasoso;
     Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di  esercizio  i
     seguenti requisiti minimi operativi:
     temperatura della camera di combustione              min 950 C
     temperatura della camera di combustione per
     impianti a letto fluido                              min 850 C
     efficienza di combustione (CO2/CO+CO2)               min 99%
     e  rispettare  i seguenti valori limite di emissione riferiti ad
     un tenore di ossigeno dei fumi pari al 11% in volume:
                                                                 3
     polveri                                             10 mg/Nm
     HC1                                                 10   "
     HF                                                   2   "
     Sostanze di cui al par. 1.1 classe II               0.5  "
     Sostanze di cui al par. 2 classe I                  0.05 "
     Sostanze di cui al par. 2 classe II e III           0.5  "
     Zn                                                   5   "
                                                                 3
     Carbonio organico totale                            10 mg/Nm
     Ossidi di azoto                                    400   "
     Monossido di carbonio (come valore
     medio giornaliero                                   50   "
                                                                   3
     PCDD+PCDF (come diossina equivalente)                0.1 ng/Nm
                                                                   3
     Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)              0.1 mg/Nm
     * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul  suppl.
     orn. n. 51 della G.U. n. 176 del 30/7/90).
     Per  gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di
     emissione fissati ai sensi dell'art. 3,  comma  2,  del  DPR  n.
     203/88.
     Nel   caso   di   impiego   simultaneo  con  altri  combustibili
     autorizzati valori limite di emissione da applicare all'impianto
     devono  essere  calcolati  come  indicato  alla  lettera  B  del
     presente allegato.
B-   CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER
                 IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA
Nel  caso  di  impiego  simultaneo dei residui di cui alla precedente
lettera A in miscela fra loro o  con  altri  combustibili,  i  valori
limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente:
V residuo x C residuo + V altro combustibile x C altro combustibile
-----------------------------------------------------------------=C
V residuo  +  V altro combustibile
Dove:
V residuo             = volume del gas di scarico derivante
                      esclusivamente dalla combustione dei residui
                      di cui alla precedente lettera A, determinato
                      in base al residuo specificato
                      nell'autorizzazione che ha il piu' basso
                      potere calorifico, normalizzato alle
                      condizioni indicate nel
                      corrispondente punto della lettera A;
C residuo             = valori limite delle emissioni stabiliti
                        alla precedente lettera A del presente
                        allegato per i residui impiegati;
V altro combustibile  = volume dei gas di scarico derivanti dalla
                        combustione dell'altro o degli altri
                        combustibili autorizzati e normalmente
                        utilizzati nell'impianto normalizzato alle
                        condizioni indicate nell'autorizzazione
                        rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88;
C altro combustibile  = valori limite di emissione fissati
                        nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del
                        DPR n. 203/88 per l'altro o gli altri
                        combustibili normalmente utilizzati
                        nell'impianto; se l'autorizzazione non
                        prevede tali valori si ricorre alle
                        concentrazioni reali nel volume dei gas di
                        scarico misurate nelle piu' gravose
                        condizioni di esercizio ovvero i valori
                        fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
                        D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203.
C                     = valore limite di emissione da rispettare in
                        caso di impiego simultaneo di uno o piu'
                        dei residui di cui alla lettera A e di
                        altri combustibili calcolato come previsto
                        all'art. 3, comma 5 del D.M. 17 luglio 1990.
                        Il tenore di ossigeno di riferimento deve
                        tenere conto del rapporto dei volumi.
Per   i   cementifici   non  e'  richiesto  il  bruciatore  pilota  a
combustibile liquido o gassoso.
I valori limite per il monossido di carbonio, di cui ai  punti  della
precedente  lettera  A,  non  si applica ai forni industriali ma solo
alle caldaie.
Per il tenore di ossigeno di  riferimento  e'  comunque  fatto  salvo
quanto disposto all'art. 3, comma 2, del D.M. 12 luglio 1990.
Per  il  calcolo  del  valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina
equivalente si  fa  riferimento  all'allegato  1  della  proposta  di
direttiva  CEE  92/C130/01  pubblicata  sulla  G.U.  delle  Comunita'
Europee n. C130 del 21/5/92.
Relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle
emissioni  si  applica  quanto previsto nei decreti di attuazione del
DPR  24  maggio  1988,  n.   203.   Per   il   campionamento   e   la
caratterizzazione dei residui valgono i metodi previsti dalle vigenti
disposizioni.