ALLEGATO 1 NORME TECNICHE PER IL RIUTILIZZO IN UN CICLO DI COMBUSTIONE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DEI RESIDUI DERIVANTI DA CICLI DI PRODUZIONE O DI CONSUMO A. REQUISITI E LIMITAZIONI D'USO (DEI COMBUSTIBILI NON CONVENZIONALI) 1. Sottoprodotti e residui di lavorazioni agricole (biomasse) 1.1 Definizione Residui colturali pagliosi (cereali, leguminose da granella, piante oleaginose, ecc.); residui colturali legnosi (sarmenti di vite, residui di potature di piante da frutto, ecc.); residui da estrazione forestale; residui colturali diversi (stocchi e tutoli di mais, steli di sorgo, di tabacco, di girasole, di canapa, di cisto, ecc.); residui di lavorazione (pula, lolla, residui fini di trebbiatura, gusci, ecc.). 1.2 Modalita' di recupero Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 1.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 1.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 1.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 1.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR, 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 1.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 2. Residui della lavorazione di legno e affini e residui tessili di filatura e di tessitura (biomasse) non trattati 2.1 Definizione Scarti anche in polvere a base esclusivamente di legno vergine o sughero vergine derivanti dall'industria della carta, del sughero e del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, pallets ed imballaggi, ecc..). Scarti anche in polvere, a base vegetale, derivanti dalle lavorazioni tessili di filatura e di tessitura. 2.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 2.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 2.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 2.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 2.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 2.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 3. Sanse esauste e affini (biomasse) 3.1 Definizione Sanse esauste derivanti da impianti di estrazione di olio da sanse vergini aventi le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di umidita' del 30% - un contenuto massimo di zolfo dello 0,1% (in massa sul secco); - un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco). 3.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 3.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 3.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 3.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 3.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 3.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 4. Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali (biomasse) 4.1 Definizione Vinacce esauste, vinaccioli, farina di vinacciolo derivante da impianti di estrazione di olio di vinaccioli, residui di frutta, buccette e altri residui vegetali derivanti da impianti dell'industria distillatoria per estrazione di alcoli, dell'industria enologica e ortofrutticola, acquaviti di vinaccia e di frutta e da impianti per l'estrazione di succo di frutta e affini aventi le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di umidita' del 30% - un contenuto massimo di zolfo dello 0,3% (in massa sul secco); - un P.C.I. (potere calorifico inferiore) minimo pari a 12.500 kJ/kg (sul secco). 4.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 4.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 4.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 4.3 Caratteristiche dell'impianto L'impianto in cui vengono utilizzati come combustibile i prodotti di cui al punto 4.1 deve essere esercito in modo da rispettare i valori limite di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88 per le corrispondenti tipologie di impianti nei quali siano utilizzati combustibili solidi. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 4.1 sia inferiore a 1 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. Nel caso l'impianto abbia una potenza termica nominale superiore ad 1 MW esso deve essere provvisto di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 5 Residui della lavorazione del legno e affini trattati 5.1 Definizione Scarti ed agglomerati anche in polvere a base esclusivamente legnosa e vegetale derivanti dall'industria del legno (I e II lavorazione, produzione pannelli di particelle, di fibra e compensati, mobili, semilavorati per il mobile, articoli per edilizia, ecc.) contenenti un massimo di PVC e di resine fenoliche dell'1% e privi di impregnanti a base di olio di catrame o sali CCA, aventi inoltre le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di resina urea-formaldeide o melamina- formaldeide o urea-melamina-formaldeide del 12% (come massa secca/massa secca di pannello); - un contenuto massimo di resina a base di difenilmetandiisocianato dell'8% (come massa secca/massa secca di pannello); - un contenuto massimo di additivi (cloruro di ammonio, solfato di ammonio, urea-esametilentetrammina) del 10% (come massa secca/massa secca di resina). 5.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 5.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 5.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 5.3 Caratteristiche dell'impianto L'utilizzazione dei prodotti di cui al punto 5.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (C02/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 Polveri 30 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 20 " Ossidi di zolfo 500 " Ossidi di azoto 500 " Monossido di carbonio 150 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 6 Carta, cartone e poliaccoppiati 6.1 Definizione Residui, scarti e cascami derivanti da raccolta differenziata post-consumo o da lavorazione dell'industria cartaria, grafica e degli imballaggi costituiti da carta, cartone e poliaccoppiati composti da carta, polietilene ed alluminio, aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 12.500 kJ/kg ed un contenuto di zolfo e ceneri rapportate ai seguenti valori di combustibile convenzionale: Potere calorifico inferiore 16.750 kJ/kg ceneri 10% in massa zolfo 0,3% in massa cloro 0,2% in massa Il prodotto non deve contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo. 6.2 Caratteristiche dell'impianto L'utilizzazione dei rifiuti di cui al punto 6.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (C02/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 polveri 30 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Ossidi di azoto 500 " ossidi di zolfo 500 " Monossido di carbonio 150 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Al (nel caso il rifiuto contenga alluminio) 5 mg/Nm Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 " Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 7 Resine e gomme artificiali e sintetiche non clorurate 7.1 Definizione Scarti e sfridi industriali, imballaggi e contenitori ed altri manufatti con cloro presente solo in tracce aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg. Il prodotto non deve contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo. 7.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 7.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 7.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 7.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione del prodotto di cui al punto 7.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (C02/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 Polveri 30 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Ossidi di zolfo 300 " Ossidi di azoto 500 " Monossido di carbonio 150 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n.203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 8 Fluff da macinazione di autoveicoli 8.1 Definizione Guarnizioni e profili di gomma, tessuti, plastiche frammenti di pneumatici provenienti dalla macinazione dei veicoli dopo separazione dei componenti metallici, aventi le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di inerti dell'8% (in massa) di cui un massimo di metalli del 4% (in massa); - un contenuto massimo di zolfo dell'1% (in massa); - un contenuto massimo di ossido di zinco dell'1,5% in massa; - un potere calorifico inferiore minimo di 14.500 kJ/kg; Il prodotto non deve contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo. 8.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 8.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 8.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 8.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione del prodotto di cui al punto 8.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: temperatura della camera di combustione min 950 C temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min 850 C efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% tenore di ossigeno nei fumi 6% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 polveri 30 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Ossidi di azoto 500 " Monossido di carbonio 150 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm 3 Zn 5 mg/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 9 Pneumatici fuori uso 9.1 Definizione Pneumatici (per autovetture, autocarri, ecc..) interi o in frammenti derivanti da produzione, vendita, sostituzione, ricostruzione, aventi le seguenti caratteristiche: - un contenuto massimo di ferro del 22% (in massa); - un contenuto massimo di ossido di zinco del 3,5% (in massa); - un potere calorifico inferiore minimo di 25.000 kJ/kg. Il prodotto non deve contenere ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al DPR n. 915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare come rifiuto tossico e nocivo. 9.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 9.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 9.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 9.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione del prodotto di cui al punto 9.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: temperatura della camera di combustione min 950 C temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min 850 C efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 polveri 30 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Monossido di carbonio 150 " Ossidi di zolfo 400 " Ossidi di azoto 500 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm 3 Zn 5 mg/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 10 Solventi e miscugli di solventi organici - residui di distillazione di prodotti organici 10.1 Definizione Solventi organici non clorurati, loro miscele e residui di polimerizzazione e di distillazione di prodotti organici aventi le seguenti caratteristiche: - potere calorifico inferiore minimo pari a 12.500 kJ/kg - presenze di composti organici alogenati solo in tracce I prodotti non devono essere contaminati da composti metallici di cui all'allegato al DPR n. 915/82, in concentrazioni superiori ad un decimo di quelle stabilite al paragrafo 1.2 della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato interministeriale ex art. 5 del DPR 915/82. 10.2 Caratteristiche dell'impianto Il prodotto di cui al punto 10.1 puo' essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare. Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gasoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: temperatura della camera di combustione min 950 C efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume: 3 polveri 10 mg/Nm HC1 10 " HF 2 " Sostanze di cui al par. 1.1 classe II 0.5 " Sostanze di cui al par. 2 classe I 0.05 " Sostanze di cui al par. 2 classe II e III 0.5 " Zn 5 " Carbonio organico totale 10 " Ossidi di zolfo 50 " 3 Ossidi di azoto 400 mg/Nm Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero 50 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl. ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90). Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 11. Combustibile derivato da rifiuti (RDF) 11.1 Definizione Combustibile ottenuto da rifiuti solidi urbani e/o assimilabili, ad esclusione dei rifiuti tossici e nocivi e dei rifiuti ospedalieri, attraverso la raccolta differenziata e/o cicli di lavorazione che ne aumentano il potere calorifico, riducono la presenza di materiale metallico, vetri, inerti, materiale organico putrescibile, contenuto di umidita' e di inquinanti entro i seguenti limiti: Umidita' max 25% P.C.I. sul tal quale 12.500 kJ/kg Ceneri " in peso max 20% Cloro " " 0.7% Zolfo " " 0.5% Pb sul secco " " 200 mg/Kg Cr " " 50 " Cu " " 150 " Mn " " 150 " Zn " " 500 " Ni " " 20 " As " " 10 " Cd+Hg " " 10 " Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale " 900 " Per ciascuna partita di RDF deve essere certificata la temperatura di rammollimento delle ceneri. 11.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 11.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 11.3 ovvero attraverso un processo di gasificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questo integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizione di cui al punto 15. 11.3 Caratteristiche dell'impianto Il prodotto di cui al punto 11.1 puo' essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW ad esclusione dei forni per la produzione di calce per uso alimentare. Il prodotto puo' essere utilizzato in maniera tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale minima del 10%. Gli impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: temperatura della camera di combustione min 950 C temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min 850 C efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% e rispettare i seguenti valori limite di emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 11% in volume sono: 3 polveri 10 mg/Nm HC1 10 " HF 2 " Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) 0.5 " Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) 0.05 " Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) 0.5 " Zn 5 " Carbonio organico totale 10 " Ossidi di azoto 400 " Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero 50 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl. ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90). Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 12. Biogas 12.1 Definizione Gas combustibile prodotto dalla fermentazione anaerobica metanogenica di molecole organiche avente le seguenti caratteristiche: Metano min 30% vol H2S max 1.5% vol 3 Potere calorifico inferiore min 12.500 kJ/Nm 12.2 Caratteristiche degli impianti L'utilizzazione di biogas e' consentita all'interno degli stabilimenti e/o aree in cui si produce: - in impianti di combustione che garantiscano in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99% e nel rispetto dei valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2,del DPR n. 203/88. - in motori fissi a combustione interna nel rispetto dei limiti di cui all'art 3 comma 2 del D.P.R. 203/88. Non si applica il limite per le emissione di ossido di zolfo. Nel caso che la potenza termica nominale complessiva degli impianti che utilizzano i residui di cui al punto 12.1 sia inferiore a 3 MW, ad essi si applica l'art. 2, comma 1, del DPR 25/7/1991. 13. Distillati di catrame di carbon fossile proveniente anche da forni di cottura per elettrodi di carbone 13.1 Definizione Materiale catramoso derivante dal processo di cottura degli elettrodi di carbone e recuperato dal sistema di abbattimento dei fumi mediante elettrofiltrazione analogo al prodotto di cui al codice NC 2706 delle tariffe doganali, avente le seguenti caratteristiche: . contenuto massimo di zolfo 1% in massa . contenuto massimo di ceneri 0,6% in massa . potere calorifico inferiore minimo 33.000 kJ/kg 13.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 13.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 13.3 13.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione del prodotto di cui al punto 13.1 e' consentita nei forni industriali per la produzione degli elettrodi ed in impianti di potenza termica non inferiore a 10 MW. Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dagli impianti in qualsiasi fase del loro funzionamento. Detti impianti devono essere provvisti di: . bruciatore pilota a combustione gassosa o liquida; (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi); . alimentazione automatica del combustibile; . regolazione automatica del combustibile (non richiesta nei forni industriali per la produzione degli elettrodi); . regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; . controllo in continuo dell'ossigeno (non richiesto nei forni industriali per la produzione degli elettrodi); . controllo in continuo del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: . temperatura della camera di combustione min 950 C . efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% . tenore di ossigeno nel fumi in volume min 4% e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 3% in volume: 3 - Polveri 50 mg/Nm 3 - HF 2 mg/Nm 3 - Carbonio organico totale 20 mg/Nm (non si applica se il combustibile viene utilizzato direttamente nei forni di cottura degli elettrodi) 3 - Ossidi di azoto 500 mg/Nm 3 - Monossido di carbonio 50 mg/Nm (come valore medio giornaliero) 3 - idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0,1 mg/Nm 3 - PCDD+PCDF (come diossine equivalente) 0,1 ng/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Non si applica il valore limite di emissione per gli ossidi di zolfo. Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 14. Resine artificiali e sintetiche (PDF) 14.1 Definizione Residui di resine o fibre artificiali e sintetiche derivanti da attivita' industriali, da imballaggi e films post-consumo da raccolta differenziata, con contenuto di cloro inferiore a 0,5% in massa aventi un potere calorifico inferiore sul tal quale maggiore di 16.750 kJ/kg. Il residuo non deve contenere, ne' essere contaminato dalle sostanze elencate nell'allegato al D.P.R. n.915/82 in quantita' e/o concentrazioni tali da farlo classificare tossico-nocivo. 14.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del residuo di cui al punto 14.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate ai punti 14.3 e 14.4 ovvero un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 14.3 Caratteristiche dell'impianto Il residuo puo' essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW, provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo continuo dell'ossigeno, dell'ossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso. Detti impianti devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) minima del 99%. 14.4 Valori limite alle emissioni Gli impianti di cui al punto 14.3 devono garantire i seguenti valori limite alle emissioni, riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 Polveri 30 mg/Nm 3 HC1 10 mg/Nm 3 HF 2 mg/Nm 3 Cd+Hg+T1 0.1 mg/Nm 3 Carbonio organico totale 30 mg/Nm 3 Ossidi di zolfo 400 mg/Nm 3 Ossidi di azoto 400 mg/Nm 3 Monossido di carbonio 100 mg/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 203/88 Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. Per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti autorizzati esistenti si applicano i seguenti limiti di emissione: - nel caso di combustione diretta di PDF in miscela con combustibili autorizzati 3 Polveri 150 mg/Nm 3 Hf 2 mg/Nm 3 Cd+Hg+T1 0.2 mg/Nm 3 Carbonio organico totale 30 mg/Nm 3 Ossidi di zolfo 600 mg/Nm 3 Ossidi di azoto 1800-3000 mg/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 203/88 15. Gas derivati 15.1 Definizione Gas derivanti da processi di gassificazione di: a) rifiuti urbani o assimilabili ai fini di una utilizzazione principale come combustibile per produrre energia b) Prodotti di cui ai punti 8, 11, 20, 23 c) Prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, e 14 avente le seguenti caratteristiche: 3 Potere calorifico inferiore min 4.500 kJ/Nm 15.2 Caratteristiche dell'impianto Impianti integrati costituiti da sistemi di produzione di gas derivati (di cui al precedente punto 15.1) e di energia, con potenza termica nominale superiore a: 6 MW per i prodotti di cui alle lettere a e b par. 15.1 1 MW per i prodotti di cui alla lettera c par. 15.1 con le caratteristiche di seguito indicate: a) nel caso si tratti di una turbina a gas fissa valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15% 3 Monossido di carbonio 100 mg/Nm Ossidi di azoto 3 - per turbine di potenza termica > 100 MW 100 mg/Nm - " " " " " j 100 MW 150 " - " " funzionanti meno di 2200 ore annue 250 " * Per le turbine a gas con rendimento superiore al 30% i valori limite di emissione sono calcolati aumentando i valori limite di 3 mg/Nm3 per ciascun punto di rendimento superiore a 30, fino ad un massimo rispettivamente di 150 mg/Nm3 e 200 mg/Nm3. Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. b) Nel caso di gas derivato da rifiuti urbani o assimilabili utilizzati in una turbina a gas fissa si applicano, oltre a quelli di cui al punto a), i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nei fumi del 15% in volume: 3 Polveri 5 mg/Nm HCI 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Monossido di carbonio 100 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm c) per gli impianti a combustione interna si applicano i valori limite fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2 ,del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. d) per le altre tipologie di impianti di combustione valgono i seguenti valori limite di emissione riferiti a un tenore di ossigeno nei fumi pari al 3% in volume: 3 Polveri 5 mg/Nm HCI 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Monossido di carbonio 100 " ossidi di azoto 300 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3 comma 2 del DPR 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 16. Legno impregnato 16.1 Definizione a) Legname impregnato con olio di catrame derivante da attivita' di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche; b) Legname impregnato con sali CCA (rame, cromo, arsenico) derivante da attivita' di disinstallazione di infrastrutture quali linee ferroviarie, linee di telecomunicazione e linee elettriche. 16.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 16.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 16.3. E' escluso l'impiego simultaneo con altri combustibili ad eccezione di quelle eventualmente usati per i bruciatori ausiliari o pilota. 16.3 Caratteristiche dell'impianto Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: temperatura della camera di combustione min 950 C temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min 850 C efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% tenore di ossigeno nei fumi in volume min 6% e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 11% in volume: 3 polveri 5 mg/Nm HC1 10 " HF 2 " Sostanze di cui al par. 1.1 classe II (*) 0.5 " Sostanze di cui al par. 2 classe I (*) 0.05 " Sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) 0.5 " Carbonio organico totale 10 " Ossidi di azoto 400 " Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero 50 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl. ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90). Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. 17. Ceneri da olio combustibile 17.1 Definizione Residuo solido derivante dalla combustione in caldaie dell'olio combustibile avente le seguenti caratteristiche: P.C.I. sul tal quale min 8.500 kJ/kg Zolfo " in massa max 15% MgO " in massa max 13% V " in massa max 5% Ni " in massa max 2% 17.2 Modalita di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 17.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta nelle caldaie alimentate a carbone ovvero nei forni industriali, alle condizioni indicate al punto 17.3. La miscelazione con il carbone e' consentita in misura tale che il calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 5% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento. 17.3 Caratteristiche dell'impianto. La combustione del prodotto di cui al punto 17.1 e' consentita negli impianti di potenza termica non inferiore a 50 MW. Gli impianti devono essere provvisti di: - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso; Inoltre devono essere rispettati i valori limite di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 24 maggio 1988 n. 203. Al volume di gas di scarico derivante dalla combustione del prodotto di cui al punto 17.1 si applicano inoltre i seguenti valori limite di emissione: 3 - per le sostanze di cui al par. 2 classe I (*) 0.1 mg/Nm 3 - per le sostanze di cui al par. 2 classe II e III (*) 0.5 mg/Nm * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl. ord. n. 51 della G.U. n. 176 del 30.7.90). Per tali inquinanti i valori limite di emissione da applicare all'impianto alimentato a miscela con il residuo di cui al punto 17.1 devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 18. Pollina (biomassa) 18.1 Definizione Residuo organico avicolo proveniente da allevamenti costituito da escrementi del pollame e materiale lettiero a base vegetale. 18.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 18.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 18.3. 18.3 Caratteristiche dell'impianto L'utilizzazione del prodotto di cui al punto 18.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 3 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (C02/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 polveri 50 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Carbonio organico totale 30 " Ossidi di azoto 500 " ossidi di zolfo 300 " Monossido di carbonio 150 " Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del n. DPR 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 19. Residui della lavorazione del tabacco 19.1 Definizione Scarti e cascami di lavorazione costituiti da polveri, fresami e costoline di tabacco vergine e rigenerato, provenienti dalla trasformazione industriale del tabacco e dalla fabbricazione di prodotti da fumo aventi un potere calorifico inferiore sul secco maggiore di 8000 kJ/kg ed un umidita' massima del 16%. 19.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 19.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 19.3. 19.3 Caratteristiche dell'impianto L'utilizzazione del prodotto di cui al punto 19.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 1 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio e della temperatura nell'effluente gassoso; Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio una efficienza di combustione (C02/CO+CO2) minima del 99% e rispettare i seguenti valori limite alle emissioni riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all'11% in volume: 3 polveri 30 mg/Nm HC1 30 " HF 2 " Cd+Hg+T1 0.1 " Carbonio organico totale 30 " Ossidi di azoto 500 " ossidi di zolfo 300 " Monossido di carbonio 150 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 20. Residui dal trattamento della carta da macero (scarti di pulper) 20.1 Definizione Scarti di cartiera, derivanti dallo spappolamento della carta da macero costituiti da una miscela di materiali plastici, legno, residui di carta, frammenti di vetro, materiale ghiaioso e metallico aventi le seguenti caratteristiche: Umidita' max 30% P.C.I. sul tal quale 12.500 kJ/kg Ceneri " in peso max 10% Cloro " " 0.7% Zolfo " " 0.5% Pb sul secco " " 200 mg/Kg Cr " " 50 " Cu " " 300 " Mn " " 150 " Zn " " 600 " Ni " " 20 " As " " 10 " Cd+Hg " " 10 " Pb+CR+Cu+Mn+Zn sul tal quale " 900 " 20.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 20.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 20.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 20.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione del prodotto di cui al punto 20.1 e' consentita in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW. Detti impianti devono essere provvisti di: - Bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - Alimentazione automatica di combustibile; - Regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - Controllo continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, dell'anidride carbonica, dell'acido cloridrico, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso. Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti: Temperatura della camera di combustione min 950 C Temperatura della camera di combustione per min 850 C impianti a letto fluido Efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari all' 11% in volume: 3 Ossidi di azoto 400 mg/Nm 3 Monossido di carbonio (come media giornaliera) 100 mg/Nm 3 Polveri 30 mg/Nm 3 HC1 10 mg/Nm 3 Carbonio Organico Totale 30 mg/Nm 3 HF 2 mg/Nm 3 Sostanze di cui al par. 1.1 classe II 0.5 mg/Nm 3 Sostanze di cui al par. 2 classe I 0.05 mg/Nm 3 Sostanze di cui al par. 2 classe II e III 0.5 mg/Nm 3 Zinco (Zn) 5,0 mg/Nm 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm * Vedi allegato 1 al Decreto Ministeriale 12 luglio 1990 (pubblicato nel supplemento ordinario. n. 51 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990). Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 21. Residui bituminosi dalla lavorazione del greggio (TAR) 21.1 Residui bituminosi derivante da processi di lavorazione del greggio aventi le seguenti caratteristiche: Potere calorifico sul tal quale min. 35.000 kJ/kg Viscosita' 50 C maggiore di 80 E Contenuto di ceneri sul tal quale in massa max 1% Zolfo " in massa min. 3% Zolfo " in massa max 10% 21.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 21.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta o la gassificazione alle condizioni indicate al successivo punto 21.3. 21.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione ovvero la gassificazione dei residui di cui al punto 21.1 e' consentita in impianti con potenza termica non inferiore a 50 MW. Gli impianti devono possedere: - alimentazione automatica di combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gassoso. Inoltre devono essere rispettati i seguenti limiti riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%; 3 Polveri 10 mg/Nm 3 Ossidi di azoto 70 mg/Nm 3 Ossidi di zolfo 60 mg/Nm 3 Monossido di carbonio 50 mg/Nm (come valore medio giornaliero Per gli altri inquinanti si applicano i limiti di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati, i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 22 Coke di petrolio 22.1 Residui allo stato solido derivanti dal processo di cokificazione di frazioni pesanti petrolifere aventi le seguenti caratteristiche: Potere calorifico sul tal quale min. 25.000 kJ/kg Ceneri " in massa max 1% Zolfo " in massa max 10% 22.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 22.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta o la gassificazione alle condizioni di cui al successivo punto 22.3. Il residuo deve essere utilizzato in miscela con il carbone in misura tale che il calore prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 33% del calore totale su base annua; per i forni industriali con assorbimento degli ossidi di zolfo durante il processo la percentuale del calore totale e' fissata nel 75%. Nel caso di impiego di tali residui in caldaie e/o gassificatori nello stesso stabilimento dove il residuo e' prodotto, e' possibile esercire gli impianti con alimentazione fino al 100% di residui. 22.3 Caratteristiche dell'impianto La combustione ovvero la gassificazione dei residui di cui al punto 22.1 e' consentita in impianti con potenza termica non inferiore a 50 MW. Tale limitazione non si applica ai forni industriali. Gli impianti devono essere provvisti di: - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, e della temperatura nell'effluente gassoso. Per gli impianti esistenti valgono i limiti di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. I forni industriali con assorbimento degli ossidi di zolfo durante il processo dovranno adeguarsi a tali limiti entro il 31/12/1998. Per i nuovi impianti devono essere rispettati i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 15%: 3 Polveri 10 mg/Nm 3 Ossidi di azoto 70 mg/Nm 3 Ossidi di zolfo 60 mg/Nm 3 Monossido di carbonio 50 mg/Nm (come valore medio giornaliero Per gli altri inquinanti devono essere rispettati i limiti di emissione minimi fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati i valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. 23 Residui di processi di depurazione di acque reflue (fanghi) 23.1 Definizione Residui di processi di depurazione: 1) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti civili 2) delle acque reflue provenienti da insediamenti civili e produttivi: tali fanghi devono possedere caratteristiche sostanzialmente non diverse da quelli possedute dai fanghi di cui al punto 1; 3) delle acque reflue provenienti esclusivamente da insediamenti produttivi; tali fanghi devono essere assimilabili per qualita' a quelli di cui al punto 1; aventi le seguenti caratteristiche: Umidita' sul tal quale max 60% P.C.I. sul tal quale min. 4.000 kJ/kg Zolfo " max 0,5% in massa Cloro organico sul secco " 1 mg/Kg Pb " " 200 mg/Kg Cr " " 50 " Cu " " 150 " Mn " " 150 " Zn " " 150 " Ni " " 20 " As " " 1 " Cd+Hg " " 5 " Pb+Cr+Cu+Mn+Zn sul tal quale " 900 " 23.2 Modalita' di recupero energetico Il recupero energetico del prodotto di cui al punto 23.1 puo' essere effettuato attraverso la combustione diretta alle condizioni indicate al punto 23.3 ovvero attraverso un processo di gassificazione o pirolisi del prodotto stesso purche' gli impianti per la produzione di gas e altri prodotti derivati siano localizzati presso l'impianto di produzione di energia e siano con questi integrati. Per la produzione e la utilizzazione del gas derivato da tale prodotto si applicano le prescrizioni di cui al punto 15. 23.3 Caratteristiche dell'impianto Il prodotto di cui al punto 22.1 puo' essere utilizzato in impianti di potenza termica nominale non inferiore a 6 MW. Il prodotto puo' essere utilizzato in misura tale che il calore da esso prodotto rappresenti una percentuale non superiore al 40% del calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase del suo funzionamento. Gli impianti devono essere provvisti di: - bruciatore pilota a combustibile gassoso o liquido; - alimentazione automatica del combustibile; - regolazione automatica del rapporto aria/combustibile anche nelle fasi di avviamento; - controllo in continuo dell'ossigeno, del monossido di carbonio, delle polveri e della temperatura nell'effluente gasoso; Devono inoltre garantire in tutte le condizioni di esercizio i seguenti requisiti minimi operativi: temperatura della camera di combustione min 950 C temperatura della camera di combustione per impianti a letto fluido min 850 C efficienza di combustione (CO2/CO+CO2) min 99% e rispettare i seguenti valori limite di emissione riferiti ad un tenore di ossigeno dei fumi pari al 11% in volume: 3 polveri 10 mg/Nm HC1 10 " HF 2 " Sostanze di cui al par. 1.1 classe II 0.5 " Sostanze di cui al par. 2 classe I 0.05 " Sostanze di cui al par. 2 classe II e III 0.5 " Zn 5 " 3 Carbonio organico totale 10 mg/Nm Ossidi di azoto 400 " Monossido di carbonio (come valore medio giornaliero 50 " 3 PCDD+PCDF (come diossina equivalente) 0.1 ng/Nm 3 Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) 0.1 mg/Nm * Vedi allegato 1 al D.M. 12 luglio 1990 (pubblicato sul suppl. orn. n. 51 della G.U. n. 176 del 30/7/90). Per gli altri inquinanti si applicano i valori limite minimi di emissione fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del DPR n. 203/88. Nel caso di impiego simultaneo con altri combustibili autorizzati valori limite di emissione da applicare all'impianto devono essere calcolati come indicato alla lettera B del presente allegato. B- CALCOLO DEI VALORI LIMITE DI EMISSIONE IN ATMOSFERA PER IMPIEGO DI COMBUSTIBILI IN MISCELA Nel caso di impiego simultaneo dei residui di cui alla precedente lettera A in miscela fra loro o con altri combustibili, i valori limite di emissione dell'impianto sono determinati nel modo seguente: V residuo x C residuo + V altro combustibile x C altro combustibile -----------------------------------------------------------------=C V residuo + V altro combustibile Dove: V residuo = volume del gas di scarico derivante esclusivamente dalla combustione dei residui di cui alla precedente lettera A, determinato in base al residuo specificato nell'autorizzazione che ha il piu' basso potere calorifico, normalizzato alle condizioni indicate nel corrispondente punto della lettera A; C residuo = valori limite delle emissioni stabiliti alla precedente lettera A del presente allegato per i residui impiegati; V altro combustibile = volume dei gas di scarico derivanti dalla combustione dell'altro o degli altri combustibili autorizzati e normalmente utilizzati nell'impianto normalizzato alle condizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88; C altro combustibile = valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DPR n. 203/88 per l'altro o gli altri combustibili normalmente utilizzati nell'impianto; se l'autorizzazione non prevede tali valori si ricorre alle concentrazioni reali nel volume dei gas di scarico misurate nelle piu' gravose condizioni di esercizio ovvero i valori fissati ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. C = valore limite di emissione da rispettare in caso di impiego simultaneo di uno o piu' dei residui di cui alla lettera A e di altri combustibili calcolato come previsto all'art. 3, comma 5 del D.M. 17 luglio 1990. Il tenore di ossigeno di riferimento deve tenere conto del rapporto dei volumi. Per i cementifici non e' richiesto il bruciatore pilota a combustibile liquido o gassoso. I valori limite per il monossido di carbonio, di cui ai punti della precedente lettera A, non si applica ai forni industriali ma solo alle caldaie. Per il tenore di ossigeno di riferimento e' comunque fatto salvo quanto disposto all'art. 3, comma 2, del D.M. 12 luglio 1990. Per il calcolo del valore di emissione di PCDD+PCDF come diossina equivalente si fa riferimento all'allegato 1 della proposta di direttiva CEE 92/C130/01 pubblicata sulla G.U. delle Comunita' Europee n. C130 del 21/5/92. Relativamente ai metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni si applica quanto previsto nei decreti di attuazione del DPR 24 maggio 1988, n. 203. Per il campionamento e la caratterizzazione dei residui valgono i metodi previsti dalle vigenti disposizioni.