Art. 2.
  E'  approvato  il  tipo  della  moneta   suddetta   conforme   alle
descrizioni  artistiche  di cui al precedente art. 1 ed alla allegata
riproduzione  fotografica  che  fa  parte  integrante  del   presente
decreto.
  Le  impronte  eseguite  in  conformita' delle anzidette descrizioni
saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio di Stato.