Art. 3.
  L'avanzo di liquidazione di L. 15.415.035,  al  quale  va  aggiunto
l'importo  degli  interessi  maturati e maturandi dal 1› gennaio 1994
alla data di estinzione del conto, e' devoluto  allo  Stato  e  sara'
versato  al  fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4
dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni.
  Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione,
sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per  gli  adempimenti  di
competenza  e  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 23 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI