Art. 3. L'avanzo di liquidazione di L. 15.415.035, al quale va aggiunto l'importo degli interessi maturati e maturandi dal 1 gennaio 1994 alla data di estinzione del conto, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni. Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione, sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1994 Il Ministro: DINI