IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, con la quale e' stata istituita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti; Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, recante modifiche ed integrazioni alla precitata legge n. 179/1958; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1975, n. 301, art. 17, che regolava l'assistenza sanitaria in favore degli iscritti alla Cassa; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava la Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri ed architetti tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Vista la legge 29 giugno 1977, n. 349, art. 2, la quale dopo aver sciolto con decorrenza 1 luglio 1977 gli organi di amministrazione degli enti, fondi e casse mutue aziendali, stabiliva che i presidenti in carica degli organi di amministrazione degli enti assumessero la funzione di commissari straordinari; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Visto il bilancio finale di liquidazione, corredato del quadro di raffronto e della relazione illustrativa, della Cassa suddetta; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Considerato che, per l'avanzo finale di liquidazione, non e' prevista alcuna specifica destinazione; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio gestione sanitaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e' chiusa a tutti gli effetti.