IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individuava le casse di soccorso per il personale dipendente delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte all'erogazione dell'assistenza sanitaria da sopprimere ai sensi dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386; Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge 29 giugno 1977, n. 349, concernente la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche aziendali; Visto il decreto ministeriale 18 gennaio 1978, concernente la nomina dei commissari liquidatori delle predette casse; Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del 30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali; Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni e' stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.); Vista la relazione illustrativa della liquidazione della Cassa di soccorso del personale dell'Azienda tranviaria autofiloviaria di Firenze (A.T.A.F.); Considerato che la gestione dei contributi per conto dello Stato relativa all'anno 1979, e' terminata con un disavanzo di L. 55.124.072, anticipato dall'Azienda cui la Cassa faceva capo e successivamente rimborsato all'Azienda da parte dell'I.G.E.D.; Considerato che la differenza attiva di L. 78.615, tra le somme introitate dalla U.S.L. Firenze 10/E e quelle versate all'I.N.A.D.E.L. a titolo di trasferimento delle indennita' di fine rapporto di tre ex dipendenti della Cassa di soccorso, costituisce l'avanzo finale di liquidazione della Cassa di soccorso; Vista la nota con la quale e' stato dato ordine alla Banca nazionale del lavoro di estinguere il c/c intestato alla Cassa e di versare tutte le disponibilita', unitamente agli interessi maturati e maturandi dal 1 gennaio 1994 alla data di estinzione del conto, sul conto di Tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978; Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente sono state ultimate, per cui, a norma dell'art. 13 della legge n. 1404/1956, puo' dichiararsi chiusa la liquidazione del patrimonio dell'ente medesimo; Decreta: Art. 1. La liquidazione del patrimonio della Cassa di soccorso del personale dell'Azienda tranviaria autofiloviaria di Firenze (A.T.A.F.) e' chiusa a tutti gli effetti.