IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977,
che individuava le casse di  soccorso  per  il  personale  dipendente
delle aziende autoferrotranviarie tra gli enti e le gestioni preposte
all'erogazione  dell'assistenza  sanitaria  da  sopprimere  ai  sensi
dell'art. 12- bis della legge 17 agosto 1974, n. 386;
  Visto il terzo comma dell'art. 2 della legge  29  giugno  1977,  n.
349,  concernente  la liquidazione di enti, fondi e casse mutue anche
aziendali;
  Visto il decreto  ministeriale  18  gennaio  1978,  concernente  la
nomina dei commissari liquidatori delle predette casse;
  Visto  l'art.  77  della  legge  23  dicembre  1978, n. 833, che ha
fissato alla data del 30 giugno 1980  la  cessazione  delle  gestioni
commissariali;
  Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331, che ha fissato alla data del
30 giugno 1981 la definitiva cessazione delle gestioni commissariali;
  Vista   la   legge   4  dicembre  1956,  n.  1404,  concernente  la
soppressione e la liquidazione degli enti di diritto  pubblico  sotto
qualsiasi  forma  costituiti  e  soggetti  a  vigilanza dello Stato e
comunque interessanti la finanza statale;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n.
396,  con  il  quale  l'Ufficio  liquidazioni  e'  stato   denominato
Ispettorato  generale  per  gli  affari  e la gestione del patrimonio
degli enti disciolti (I.G.E.D.);
  Vista la relazione illustrativa della liquidazione della  Cassa  di
soccorso  del  personale  dell'Azienda  tranviaria  autofiloviaria di
Firenze (A.T.A.F.);
  Considerato che la gestione dei contributi per  conto  dello  Stato
relativa   all'anno  1979,  e'  terminata  con  un  disavanzo  di  L.
55.124.072, anticipato  dall'Azienda  cui  la  Cassa  faceva  capo  e
successivamente rimborsato all'Azienda da parte dell'I.G.E.D.;
  Considerato  che  la  differenza  attiva di L. 78.615, tra le somme
introitate   dalla   U.S.L.   Firenze   10/E   e    quelle    versate
all'I.N.A.D.E.L.  a  titolo di trasferimento delle indennita' di fine
rapporto di tre ex dipendenti della Cassa  di  soccorso,  costituisce
l'avanzo finale di liquidazione della Cassa di soccorso;
  Vista  la  nota  con  la  quale  e'  stato  dato  ordine alla Banca
nazionale del lavoro di estinguere il c/c intestato alla Cassa  e  di
versare tutte le disponibilita', unitamente agli interessi maturati e
maturandi  dal 1› gennaio 1994 alla data di estinzione del conto, sul
conto di Tesoreria di cui all'art. 77 della legge n. 833/1978;
  Accertato che le operazioni di liquidazione del predetto ente  sono
state  ultimate,  per  cui,  a  norma  dell'art.  13  della  legge n.
1404/1956, puo' dichiararsi chiusa  la  liquidazione  del  patrimonio
dell'ente medesimo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  La   liquidazione  del  patrimonio  della  Cassa  di  soccorso  del
personale   dell'Azienda   tranviaria   autofiloviaria   di   Firenze
(A.T.A.F.) e' chiusa a tutti gli effetti.