Art. 2.
  L'avanzo  finale  di  liquidazione  di  L.  36.113.681, al quale va
aggiunto l'importo  degli  interessi  maturati  e  maturandi  dal  1›
gennaio  1994  alla  data dell'estinzione del conto, e' devoluto allo
Stato e sara' versato al fondo di cui al secondo comma  dell'art.  14
della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il  presente  decreto  sara' trasmesso agli organi di controllo per
gli adempimenti di competenza e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 16 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI