Art. 2.
  L'avanzo di liquidazione di L. 72.538.738,  al  quale  va  aggiunto
l'importo   degli   interessi   maturati   e   maturandi   alla  data
dell'estinzione del conto corrente, esistente
presso la  Banca  nazionale  del  lavoro  ed  intestato  al  predetto
Consorzio,  e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui al
secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI