Art. 2. L'avanzo finale di liquidazione di L. 18.684.913, cui vanno aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data di estinzione del conto, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1994 Il Ministro: DINI