Art. 2.
  L'avanzo  finale  di  liquidazione  di  L.  18.684.913,  cui  vanno
aggiunti gli interessi maturati e maturandi alla data  di  estinzione
del  conto, e' devoluto allo Stato e sara' versato al fondo di cui al
secondo comma dell'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi  di  controllo  per
gli  adempimenti  di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 23 dicembre 1994
                                                    Il Ministro: DINI