IL DIRETTORE GENERALE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE Vista la circolare 25 febbraio 1993, n. 159258, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 99 del 29 aprile 1993; Vista l'istanza con la quale l'Istituto italiano della saldatura, con sede in Genova, lungo Bisagno Istria, 15, ha chiesto di essere autorizzato, in via provvisoria, a rilasciare la certificazione CEE ai sensi delle direttive CEE numeri 89/392 e 91/368; Ritenuto opportuno consentire agli operatori economici interessati sia di poter ottenere la certificazione CEE ai sensi dell'allegato IV alle direttive numeri 89/392 e 91/368; che la predisposizione del fascicolo tecnico di cui all'allegato V, comma 3, lettera a), qualora il costruttore non ritenga di poter eseguire direttamente le verifiche di conformita' della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza; Rilevato che la documentazione pervenuta contiene quanto richiesto nei punti da 1) a 8) della richiamata circolare 25 febbraio 1993, n. 159258; Considerato che l'Istituto italiano della saldatura ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dall'allegato VII della direttiva n. 89/392/CEE; Decreta: Art. 1. 1. L'Istituto italiano della saldatura e' autorizzato al rilascio della certificazione CEE di cui alla direttiva in premessa, per i prodotti di seguito elencati compresi nell'allegato IV delle direttive numeri 89/392 e 91/368 secondo la numerazione di classificazione stabilita nello stesso e sottoposti volontariamente alla procedura di certificazione CEE dagli operatori economici: 10) formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale. 2. La certificazione CEE di cui al comma precedente deve essere effettuata secondo le forme, le modalita' e procedure stabilite nella direttiva n. 89/392/CEE ed in particolare in conformita' a quanto previsto nell'allegato VI della stessa.