Art. 2.
  L'Istituto italiano della saldatura  in  relazione  agli  specifici
compiti  statutari  e'  autorizzato  al rilascio di certificazioni di
rispondenza della conformita' ai requisiti  essenziali  di  sicurezza
per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della
direttiva  n.  89/392  come  modificato  dalla direttiva n. 91/368 ma
sottoposti volontariamente dagli operatori a tale procedura:
   macchine per la saldatura di  materiali  metallici  e  di  materie
plastiche; tecnologie affini e connesse.