Art. 2. L'Istituto italiano della saldatura in relazione agli specifici compiti statutari e' autorizzato al rilascio di certificazioni di rispondenza della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza per i prodotti di seguito elencati, non compresi in allegato IV della direttiva n. 89/392 come modificato dalla direttiva n. 91/368 ma sottoposti volontariamente dagli operatori a tale procedura: macchine per la saldatura di materiali metallici e di materie plastiche; tecnologie affini e connesse.