IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano
triennale  di  sviluppo dell'Universita' e per l'attuazione del piano
quadriennale 1986-90;
   Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista  la  legge  12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti
amministrativi da adottarsi nella forma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica;
  Considerata   l'opportunita'  di  procedere  alla  revisione  degli
ordinamenti didattici delle scuole di  specializzazione  del  settore
agrario;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  universitario nazionale espresso
nell'adunanza del 15 luglio 1994;
  Sentito il Consiglio nazionale dei dottori agronomi e  dei  dottori
forestali;
  Ritenuta  la  necessita'  di  modificare  la tabella I, allegata al
regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive  modificazioni
ed integrazioni, e di aggiungere dopo la tabella XLIV, la tabella XLV
recante  gli  ordinamenti  didattici delle scuole di specializzazione
del settore agrario;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  All'elenco delle lauree e  dei  diplomi  di  cui  alla  tabella  I,
annessa  al  regio  decreto  30  settembre 1938, n. 1652 e successive
modificazioni ed integrazioni sono aggiunti  i  seguenti  diplomi  di
specializzazione:
   Diploma di specializzazione in acquacoltura;
   Diploma di specializzazione in agricoltura biologica;
   Diploma   di   specializzazione   in   agricoltura   tropicale   e
sub-tropicale;
   Diploma di specializzazione in analisi e valutazione  dell'impatto
ambientale in agricoltura;
   Diploma  di  specializzazione  in  assistenza  allo  sviluppo  del
sistema agro-alimentare nei paesi tropicali e sub-tropicali;
   Diploma di specializzazione in biotecnologie industriali;
   Diploma di specializzazione in biotecnologie vegetali;
   Diploma di specializzazione in colture irrigue;
   Diploma di specializzazione in colture protette;
   Diploma    di    specializzazione    in   economia   del   sistema
agro-alimentare;
   Diploma di specializzazione in fitopatologia;
   Diploma di  specializzazione  in  gestione  della  qualita'  nelle
imprese agro-alimentari;
   Diploma di specializzazione in miglioramento genetico e produzione
delle sementi;
   Diploma di specializzazione in parchi e giardini;
   Diploma  di  specializzazione  in prevenzione delle contaminazioni
chimiche e biologiche nell'ambiente antropico;
   Diploma di specializzazione in scienze viticole ed enologiche;
   Diploma di specializzazione in selvicoltura;
   Diploma  di  specializzazione  in  tecnologie  degli   allevamenti
animali;
   Diploma   di   specializzazione   in   tecnologie   del  legno  ed
utilizzazioni forestali;
   Diploma di specializzazione in tecnologie frutticole;
   Diploma di  specializzazione  in  valorizzazione  e  conservazione
degli ambienti agricoli e forestali;
   Diploma   di   specializzazione   in   valutazioni  immobiliari  e
d'impresa.