Art. 3.
  Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto,  i
competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi
dell'art.  11,  comma  I  della  legge  19  novembre 1990, n. 341, ad
avviare  le  procedure  per  il   riordinamento   delle   scuole   di
specializzazione  del  settore  agrario,  gia'  attivate ai sensi del
precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui  alla
tabella XLV, allegata al presente decreto.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 7 ottobre 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'
Registrato alla Corte dei conti, il 18 gennaio 1995
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 3