Art. 3. Entro due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, i competenti organi accademici delle universita' procederanno, ai sensi dell'art. 11, comma I della legge 19 novembre 1990, n. 341, ad avviare le procedure per il riordinamento delle scuole di specializzazione del settore agrario, gia' attivate ai sensi del precedente ordinamento, in conformita' alle disposizioni di cui alla tabella XLV, allegata al presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 ottobre 1994 Il Ministro: PODESTA' Registrato alla Corte dei conti, il 18 gennaio 1995 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 3