Art. 2.
  La  misura  del  rimborso  delle spese delle procedure esecutive e'
quella determinata, per i diversi adempimenti, in base  alla  tabella
approvata,  sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con
decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989,  cosi'  come
modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 30 novembre 1994
                                                Il Ministro: TREMONTI
Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 77