Art. 2. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive e' quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 novembre 1994 Il Ministro: TREMONTI Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 1995 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 86