IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657; Considerato che con il 31 dicembre 1994 ha termine il periodo di gestione transitorio quinquennale delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi previsto dall'art. 115 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 e che, dal 1 gennaio 1995, decorre il periodo di gestione a regime che, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica stesso, e' di durata decennale; Considerato che, pertanto, occorre procedere al conferimento delle concessioni del servizio per il predetto periodo definitivo; Considerato altresi' che, per procedere ai conferimenti delle concessioni, occorre porre in essere tutti gli atti propedeutici di cui alla normativa contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 43/1988; Visto il decreto ministeriale n. I/2/437/94 del 31 gennaio 1994, con il quale, si e' proceduto alla individuazione degli ambiti costituiti dalle province di nuova istituzione nonche' alla conferma degli ambiti territoriali costituiti, fin dall'inizio del periodo transitorio, da una intera provincia, tra cui anche di quello della provincia di Verbano-Cusio-Ossola; Visto l'art. 9, comma 1, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale stabilisce, tra l'altro, che la Direzione centrale per la riscossione predispone i disciplinari speciali delle concessioni sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi ed i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61; Ritenuto di dover procedere alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai concessionari dal 1 gennaio 1995, per ciascun ambito territoriale; Visto l'art. 1, lettera f), n. 7), della predetta legge n. 657 del 1986 che ha sancito il principio in base al quale alla determinazione dei compensi spettanti ai concessionari deve provvedersi secondo criteri di trasparenza, di correlazione con l'attivita' richiesta e di congruita' ai costi medi di gestione, al fine di assicurare l'equilibrio economico dell'azienda; Visto l'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993 n. 75, contenente tra l'altro, disposizioni per la determinazione dei compensi spettanti ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi, con il quale, al comma 3, e' stabilito che la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata in modo da assicurare una percentuale non differenziata di utile per ogni concessionario sulla base dei dati di redditivita' media e dei costi medi di gestione a livello nazionale, rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo conto altresi' dei parametri specifici elencati nell'articolo medesimo; Visto il comma 1 del predetto art. 61, il quale prevede che i compensi e i rimborsi spese spettanti al concessionario sono determinati, per ciascun ambito territoriale, su proposta della Direzione centrale per la riscossione, sentito il parere della commissione di cui all'art. 3, con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale; Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'art. 61, comma 3, in: a) una commissione per la riscossione dei versamenti diretti; b) un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo; c) un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora; d) un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito; Considerato che le remunerazioni di cui alle lettere a), b), e c) possono essere confermate, per il periodo a regime decorrente dal 1 gennaio 1995, nella medesima misura stabilita, per gli anni 1993 e 1994, dal decreto ministeriale 28 gennaio 1993, in quanto i relativi importi rispondono ancora a quella logica economica che ha presieduto la loro determinazione; Considerato che per quanto concerne la lettera d) il nuovo assetto provinciale degli ambiti, incidendo in modo significativo non solo sull'attuale struttura subprovinciale, quanto anche sull'intero assetto economico-gestionale degli esistenti monoambiti con riguardo all'intero contesto nazionale, non ha consentito l'utilizzazione nella sua interezza del metodo seguito per la rideterminazione dei compensi per il biennio 1993-1994; Visto il parere reso dalla commissione consultiva nelle adunanze del 23 e 24 novembre 1994 sulla proposta di determinazione dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, formulata dalla Direzione centrale per la riscossione in data 2 novembre 1994, che qui si intende integralmente riportato; Decreta: Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 1995, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verbano-Cusio-Ossola la misura dei compensi di cui all'art. 61, comma 3, e' stabilita nel modo seguente: lettera a): commissione per la riscossione dei versamenti diretti pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000; lettera b): compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ad un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo; lettera c): compenso per le somme riscosse coattivamente pari al 3,65 per cento delle somme riscosse; lettera d): compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito pari a L. 7.159 (lire settemilacentocinquantanove). Il numero degli abitanti serviti e' quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente nei comuni facenti parte della provincia, pubblicati nell'annuario ISTAT n. 5 edizione 1994.